DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1985, n. 254
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 643 del 1° dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della predetta direttiva C.E.E.;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, della sanita', dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni: 1. I primi tre commi dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7. Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale. I controlli e le formalita' di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra piu' uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali". 2. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. (Orario degli uffici doganali). - I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato. L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali e' prescritto l'intervento in relazione all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che: a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli, e formalita' per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito; b) i controlli e le formalita' relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedi al venerdi, per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato e' addebitato il costo del servizio. Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali e' stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno. il Ministro delle finanze puo' disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegate ai centri elaborazione dati. I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio". 3. L'art. 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. (Carico e scarico delle merci. Circuito doganale). - Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalita' dalla stessa stabilite. Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico. Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana". 4. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22. (Servizio di vigilanza). - I capi delle dogane, d'intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attivita' di cui al primo comma dell'art. 18". 5. Nell'art. 23 e' aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri". 6. Nell'art. 35 il quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti: "Sono anche a carico del contribuente, oltre ai corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'Amministrazione finanziaria per operazioni compiute nel maggior periodo di apertura degli uffici indicato nella lettera b) del secondo comma dell'art. 11 e, a richiesta, fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonche' ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento". 7. Nel secondo comma dell'art. 43 e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle Amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali". 8. Nell'art. 59 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione e la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento nonche' nei casi, e secondo i criteri e le modalita', stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri predefiniti gli accertamenti ed il grado del loro approfondimento, ferma restando la possibilita' di controlli a sondaggio meramente casuale tali da evitare duplicazioni di attivita' o richieste di adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli. L'esercizio delle facolta' di cui al terzo comma non comporta responsabilita' del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui al comma precedente". 9. L'art. 85 e' soppresso. 10. Nell'art. 126: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma"; l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "I controlli e le formalita' di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalita' doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari". 11. Nell'art. 127 e' aggiunto il seguente terzo comma: "Senza pregiudizio delle finalita' di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle localita' che presentano oggettive difficolta' per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985". 12. Nell'art. 235 e' aggiunto il seguente quarto comma: "Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da localita' situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari". 13. L'art. 238 e' sostituito dal seguente: "Art. 238. (Applicazione del regime di transito comunitario). - Le norme di attuazione dei regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunita' europee per disciplinare il regime di transito comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati. Il regime di transito comunitario e' assimilato, ai fini sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai regolamenti comunitari, alle destinazioni doganali contemplate dall'art. 55, delle quali esplica l'effetto. Detto regime non si applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio doganale o che vengano effettuati con mezzi di navigazione da un porto nazionale ad altro porto nazionale. Il regime di transito comunitario, nei casi in cui esso non e' obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze". 14. Gli articoli dal 239 al 248 sono soppressi. 15. L'art. 351 e' sostituito dal seguente: "Art. 351. (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro: a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonche' le modalita' per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici; b) puo' consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilita'; c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici della Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della Guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalita' e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilita'".
Art. 2
I controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti sugli animali e sui prodotti di origine animale in importazione sono attuati, sulla base delle disposizioni del presente decreto, dai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, tutti denominati "veterinari di confine". Sono considerati veterinari ufficiali, oltre ai veterinari di confine, i veterinari delle unita' sanitarie locali, delle regioni e delle province autonome, che svolgono i compiti di controllo sanitario loro affidati ai sensi delle disposizioni del presente decreto nonche' i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di esportazione di animali e dei prodotti di origine animale.
Art. 3
I veterinari di confine esaminano per ogni trasporto i certificati di origine e sanita', previsti dalle vigenti disposizioni, che accompagnano gli animali o i prodotti di origine animale, o, quando non sia prescritto il certificato di origine e sanita', gli altri documenti ufficiali di scorta, al fine di assicurare il rispetto dei divieti e delle limitazioni alle importazioni per ragioni sanitarie e di accertare la conformita' delle disposizioni relative alle garanzie sanitarie di origine previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonche' dagli accordi e dalle convenzioni internazionali. I veterinari di confine assicurano altresi' la protezione degli animali trasportati secondo le norme vigenti.
Art. 4
Il Ministro della sanita', con propri decreti: a) stabilisce i criteri e le modalita' dei controlli previsti dal presente decreto, in relazione alle specificazioni degli articoli seguenti e tenendo conto, quando necessario, delle direttive e delle decisioni comunitarie relative all'introduzione nel territorio della Comunita' economica europea di animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, nonche' delle circoscrizioni territoriali dei Paesi di provenienza e dei volumi dei flussi di importazione. Nei casi in cui si renda necessario adottare misure piu' rigorose, per prevenire l'introduzione di malattie infettive e diffusive o per motivi di tutela di sanita' pubblica, puo' essere disposto che i controlli siano fatti con modalita' e frequenze diverse da quelle ordinarie; b) determina particolari cautele da adottare in relazione a situazioni zoo-sanitarie ed igienico-sanitarie locali ai fini della vigilanza veterinaria permanente sui flussi di importazione; c) stabilisce i casi in cui il controllo sanitario degli animali provenienti dall'estero puo' essere eseguito nelle dogane interne anche senza l'allestimento delle stazioni zoo-sanitarie di cui all'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397; d) stabilisce le modalita' per l'attuazione del vincolo sanitario, consistente nel complesso delle misure disposte dagli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi; e) stabilisce, quando lo ritiene opportuno ai sensi dell'art. 2, lettera c), della legge 29 ottobre 1984, n. 734, che altri prodotti di importazione diversi da quelli previsti dal presente decreto siano controllati dai competenti servizi delle unita' sanitarie locali, fissando i relativi criteri e modalita'.
Art. 5
Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea e' eseguito a sondaggio ed, in relazione all'intensita' del traffico, puo' essere in tutto o in parte affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la localita' di destinazione. La disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto disposto da norme sanitarie comunitarie sugli scambi, si applica ai prodotti di origine animale originari da Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea provenienti da un Paese membro, purche' siano scortati da certificati di origine e sanita' rilasciati o convalidati dal competente organo del Paese membro di provenienza con l'attestazione che sono stati fatti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni interne vigenti sulla importazione e soddisfano le condizioni sanitarie richieste dalla stessa.
Art. 6
Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e' eseguito su tutti i trasporti, a campione per ciascuno di essi, al fine di accertare che la merce corrisponda a quanto dichiarato sui certificati sanitari di scorta o sugli altri documenti ufficiali ed e' rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la liberalizzazione delle merci nel territorio nazionale. Il controllo, in relazione alla intensita' del traffico, puo' essere affidato da veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, nel cui ambito territoriale trovasi la localita' di destinazione.
Art. 7
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