DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1985, n. 255
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo alla definizione della lista "A" di cui all'accordo del 3 luglio 1965 firmato a Roma il 18 febbraio 1983, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'art. 3 del protocollo stesso.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 32
Protocollo relativo all'Accordo 3 luglio 1965- art. 1
PROTOCOLLO relativo alla definizione della lista "A" di cui all'Accordo del 3 luglio 1965 Allo scopo di stabilire e concludere definitivamente la lista "A" di cui all'accordo del 3 luglio 1965, il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale della Assemblea della RSF di Jugoslavia, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Con riferimento all'art. 1 dell'accordo del 3 luglio 1965 ed all'allegato 1 che accompagna lo stesso, con il presente protocollo si stabilisce definitivamente la lista "A" per 500 casi relativi a cittadini italiani optanti i cui beni rimangono in loro libera disponibilita' nell'ambito della legislazione jugoslava (allegato).
Protocollo relativo all'Accordo 3 luglio 1965- art. 2
Art. 2. Considerato che il Governo della RSF di Jugoslavia ha adempiuto agli obblighi finanziari previsti dall'allegato concernente l'art. 1 dell'accordo 3 luglio 1965, mediante la stipula del presente protocollo si considerano definitivamente regolati tutti i reciproci impegni di carattere economico e finanziario derivanti dagli articoli 1 e 3 dell'accordo stesso.
Protocollo relativo all'Accordo 3 luglio 1965- art. 3
Art. 3. Il presente protocollo entrera' in vigore il giorno dello scambio delle notifiche dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla legislazione dei due Paesi. A conferma di quanto sopra i Plenipotenziari, le cui credenziali sono state trovate in buona e debita forma, hanno firmato il presente protocollo, munendolo dei sigilli relativi. FATTO a Roma, il 18 febbraio 1983 in due esemplari originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua serbocroata, facenti entrambi egualmente fede. Per il Governo della Per il Consiglio esecutivo Repubblica italiana federale dell'Assemblea Massimo CASILLI D'ARAGONA della Repubblica socialista Ambasciatore federale di Jugoslavia Iovan PAUNOVIC Vice Ministro delle finanze
Protocollo relativo all'Accordo 3 luglio 1965-Elenco
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