DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1985, n. 267
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1984 risulta diverso per le regioni centro settentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 e' determinato in L. 840.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Art. 2
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1984 e' determinato in L. 765.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3
Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia; e) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22; d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 13
NOTE Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' il seguente: "Art. 22. (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). - Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, di costo base di produzione a metro quadrato e' fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il costo base di produzione e' determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata; b) dell'incidenza del contributo di concessione; c) del costo dell'area, che non potra' essere superiore al 25 per cento del costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore. Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, e' tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone e' quello dei costi come sopra definiti. Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione".