La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle università, degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.