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LEGGE 10 giugno 1985, n. 285

Current text a fecha 2017-05-31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle università, degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.