LEGGE 27 maggio 1985, n. 290

Type Legge
Publication 1985-05-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica italiana e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 dell'accordo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accord

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL EN MATIERE DE MARINE MARCHANDE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica del Senegal, nel desiderio di sviluppare armonicamente gli scambi marittimi tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica del Senegal, convengono quanto segue: ARTICOLO 1. Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica italiana da una parte e al territorio della Repubblica del Senegal dall'altra.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Ai fini del presente Accordo: a) per "Autorita' Marittima competente" si intende il Ministro in carica della Marina Mercantile ed i funzionari ai quali sono delegate tutte o in parte le competenze del Ministro; b) per "Nave di una parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile immatricolata nel territorio della parte stessa, battente la sua bandiera. Non sono comprese: 1) le navi al servizio esclusivo delle Forze Armate; 2) le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica; 3) i pescherecci; 4) le navi facenti cabotaggio fra i porti di ciascuna delle Parti Contraenti e quelle riservate alla navigazione interna; 5) le navi assegnate allo svolgimento dei servizi marittimi di porti, rade e spiagge, compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza in mare; c) per "armamento nazionale" si intende ogni societa' di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorita' competente di ciascuna Parte Contraente; d) per "Membro dell'equipaggio" si intende ogni persona addetta ai servizi della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e in possesso di un documento conferentegli qualita' di marittimo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Le Parti Contraenti collaboreranno in modo da eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo della navigazione fra i porti dei due Paesi e si asterranno da ogni misura che possa limitare le attivita' delle loro navi.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. In vista di ottenere i risultati piu' soddisfacenti possibili, gli armamenti nazionali di linea della Repubblica italiana e della Repubblica del Senegal armonizzeranno le loro attivita' e la loro politica commerciale, al fine di utilizzare al meglio le loro capacita' in modo da partecipare al trasporto fra i due Paesi secondo la formula di ripartizione 40/40/20 con riguardo ai carichi di valore in nolo e in volume. Senza pregiudizio dei rispettivi impegni a livello internazionale, ogni Parte Contraente dispone sovranamente dei diritti di traffico che le spettano, in conformita' al presente articolo. Ogni accordo fra gli armatori dei due Paesi dovra' essere conforme allo spirito dell'accordo di cooperazione, nel rispetto della legislazione dei due Paesi rispettivi.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. Ciascuna Parte Contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Le due Parti Contraenti prenderanno, nell'ambito della loro regolamentazione portuale, tutte le misure necessarie a facilitare ed accelerare il traffico marittimo, evitare ritardi ingiustificati delle navi e a semplificare, per quanto possibile, le formalita' doganali ed altre in vigore nei rispettivi porti.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Tutti i regolamenti relativi al nolo delle navi, ai diritti portuali, alle spese di riparazione e di servizi, al carico, allo sbarco, al nolo per il trasporto merci e all'approvvigionamento delle navi nei porti di una delle Parti, nonche' gli altri pagamenti, saranno effettuati in tempi ragionevoli e in valuta liberamente convertibile e trasferibile.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. Le navi a propulsione nucleare o portatrici di sostanze nucleari o altre sostanze o materiali pericolosi o nocivi, battenti bandiera delle Parti Contraenti, adotteranno misure atte a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento del mare territoriale e della zona economica esclusiva delle Parti e rispetteranno a tal fine i regolamenti, le norme, le pratiche e procedure stabilite dalle Convenzioni internazionali.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. Le navi di ciascuna Parte Contraente eviteranno ogni azione che possa colpire la pace, l'ordine pubblico, o la sicurezza dello Stato, come pure qualsiasi altra attivita' che non sia direttamente collegata al loro fine commerciale.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. Ciascuna Parte Contraente riconoscera' i documenti di identita' di marittimi rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte. Tali documenti d'identita' sono: a) per i marittimi delle navi italiane, il "Libretto di Navigazione"; b) per i marittimi della Repubblica del Senegal: il "Livret professionnel maritime", la "Carte d'identite' speciale de marin".

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. 1) Le persone in possesso di un documento d'identita' menzionato all'articolo 10 del presente Accordo, possono, in qualita' di membri d'equipaggio della nave di una Parte Contraente, soggiornare a terra in maniera temporanea, senza visto, durante il soggiorno della nave in un porto dell'altra Parte previa consegna, alle Autorita' competenti, di un elenco d'equipaggio in conformita' al regolamento in vigore nel porto. 2) Scendendo a terra e rientrando a bordo, i membri dell'equipaggio dovranno sottoporsi al controllo doganale.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. Le persone in possesso del documento d'identita' menzionato all'articolo 10 del presente Accordo saranno autorizzate, quale che sia il mezzo di locomozione utilizzato: a penetrare sul territorio per raggiungere la propria nave; ad essere trasferite a bordo di un'altra nave; a ritornare nel loro Paese; a viaggiare per qualsiasi altro scopo, con riserva di approvazione preliminare delle Autorita' di quest'altra Parte. In tutti i casi citati al paragrafo precedente i documenti d'identita' dovranno essere provvisti del visto dell'altra Parte Contraente. Tale visto sara' rilasciato nei piu' brevi termini. Allorche' un membro dell'equipaggio, in possesso dei documenti d'identita' di cui al primo paragrafo sbarca in un porto dell'altra Parte Contraente per ragioni di salute, di servizio, o per qualsiasi altro motivo riconosciuto come valido dalle Autorita' competenti, queste daranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, permanere nel territorio e raggiungere, con qualsiasi mezzo di trasporto, o il proprio Paese d'origine o un "altro porto d'imbarco".

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13. Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti, trovandosi nelle acque territoriali dell'altra Parte, necessiti per causa di malattia o d'incidente, dell'assistenza medica, farmaceutica o ospedaliera che tale Parte dispensa nel proprio territorio, questa gli sara' fornita alle medesime condizioni di quelle concesse agli equipaggi nazionali. Sara' solamente tenuto a provare la sua appartenenza all'equipaggio di una nave dell'altra Parte.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14. Ogni Parte Contraente riconoscera' i documenti di nazionalita' delle navi, i certificati di stazza ed altri documenti di bordo, rilasciati o riconosciuti dall'altra Parte. I diritti e tasse saranno calcolati sulla base dei documenti di cui sopra.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15. I due Governi si impegnano a cooperare alla formazione professionale del personale, sia a terra che di bordo, della loro Marina Mercantile, mediante attribuzione di borse di studio e sistemazione dei borsisti in scuole e servizi specializzati.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16. 1) Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti commettesse a bordo di tale nave un'infrazione mentre la nave si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, le Autorita' di quest'ultima non intenteranno azione legale senza aver prima avuto l'accordo dell'Autorita' consolare o diplomatica del paese del quale la nave batte bandiera. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicabili alle infrazioni commesse a bordo della nave di una delle Parti Contraenti qualora: l'infrazione sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico nel territorio dell'altra Parte; l'infrazione sia stata commessa contro persona che non sia membro dell'equipaggio della nave; le conseguenze dell'infrazione si ripercuotano sul territorio dello Stato dove la nave si trova; l'infrazione e' relativa al traffico di stupefacenti e/o di armi. 3) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali per tutto quanto riguarda l'applicazione della legislazione su controlli e inchieste.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17. 1) Qualora la nave di una delle Parti Contraenti dovesse fare naufragio, arenarsi, o subire avarie presso le coste dell'altra Parte, le Autorita' della suddetta Parte: informeranno l'Agente diplomatico o i funzionari consolari dello Stato la cui nave batte bandiera, affinche' assumano le funzioni loro spettanti; forniranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla nave ed al suo carico la medesima protezione ed assistenza che ai propri connazionali, ad una nave battente bandiera propria, ed al suo carico. 2) Il carico, le provviste di bordo e le parti di una nave che ha fatto naufragio o che ha subito un'avaria, non saranno sottoposte a dazi ed imposte doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul posto.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18. 1) Per curare l'esecuzione del presente Accordo e' costituita una Commissione Mista che sottoporra' raccomandazioni alle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 2) La Commissione Mista si riunira' in sessione ordinaria in linea di massima una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Dakar, in data stabilita di comune accordo per via diplomatica. 3) Potra' anche riunirsi in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti Contraenti. 4) La Commissione Mista avra' facolta' di costituire gruppi di lavoro al fine di studiare le questioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo. 5) La composizione e le competenze della Commissione Mista saranno definite dalle Autorita' marittime competenti delle due Parti Contraenti.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19. Per quanto riguarda l'applicazione concordata delle disposizioni del presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di procedere a consultazioni e di scambiarsi informazioni tramite le Autorita' marittime competenti delle Parti.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20. Le Parti Contraenti, nella misura in cui lo ritengano necessario, potranno procedere alla revisione o alla modifica del presente Accordo. Tali revisioni o modifiche saranno effettuate mediante scambi di note, per via diplomatica, e entreranno in vigore secondo le rispettive procedure costituzionali.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21. Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno regolate in seno alla Commissione Mista.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22. 1) Il presente Accordo entrera' in vigore non appena ciascuna delle Parti Contraenti avra' notificato all'altra, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure costituzionali richieste. Avra' effetto in data dell'ultima notifica. 2) Il presente Accordo e' stipulato per una durata di cinque anni. E' rinnovabile, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, salvo denuncia, per via diplomatica, da parte di una delle Parti Contraenti, dopo preavviso di sei mesi. Fatto a Dakar, il 23 aprile 1982. In due originali di lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA Calogero Mannino PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL Assane Seck

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