LEGGE 27 maggio 1985, n. 291
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 14 del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SUL SOGGIORNO DI LAVORATORI DI UNO STATO NELL'ALTRO STATO. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca, nel desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni tra i due Stati, in uno spirito di amicizia e collaborazione, conformemente ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, quali risultano tra l'altro dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, allo scopo di regolare i problemi connessi con l'attivita' lavorativa temporanea dei cittadini di uno Stato nell'altro Stato. hanno deciso di concludere il presente Protocollo: ARTICOLO 1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai cittadini della Repubblica italiana e ai cittadini della Repubblica democratica tedesca che, sulla base di accordi tra imprese, organizzazioni ed istituzioni dei due Stati, sono inviati, alle dipendenze delle imprese, organizzazioni ed istituzioni dello Stato di invio nell'altro Stato per esercitarvi un'attivita' lavorativa, e che, conformemente alle necessarie autorizzazioni, soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (chiamati in seguito lavoratori). Ai fini del presente Protocollo per Stato di residenza si intende il territorio dello Stato ove i lavoratori cittadini dell'altro Stato sono autorizzati a soggiornare per svolgere un'attivita' lavorativa; per Stato di invio si intende il territorio dello Stato dove hanno la sede le imprese, organizzazioni ed istituzioni i cui lavoratori sono inviati nell'altro Stato per svolgere un'attivita' lavorativa.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate o prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza nell'altro Stato e' necessaria per l'esercizio del lavoro previsto. I lavoratori godono della liberta' di movimento per l'esercizio dell'attivita' lavorativa e ai fini della loro ricreazione personale. Le disposizioni di cui sopra si applicano, fatte salve le disposizioni sulla sicurezza dello Stato di residenza.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3. I lavoratori hanno il diritto di lasciare ad ogni momento lo Stato di residenza. Fanno eccezione soltanto le limitazioni risultanti da decisioni dell'autorita' giudiziaria che, in base alle norme vigenti, siano state adottate in materia di limitazione della liberta' personale, nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 12, o da provvedimenti di altre autorita' competenti, purche' si tratti di provvedimenti per i quali la legge prevede la conferma dell'autorita' giudiziaria entro termini brevi. Qualora sia necessario un permesso per uscire dallo Stato di residenza, esso sara' rilasciato senza indugi e gratuitamente.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4. Al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore conviventi nell'ambito della famiglia (in seguito chiamati membri della famiglia) sono permesse l'entrata e l'uscita nello Stato di residenza per visitare il lavoratore stesso. Il soggiorno dei membri della famiglia nello Stato di residenza e' consentito per l'intera durata del soggiorno del lavoratore qualora la durata prevista dell'attivita' lavorativa comporti un soggiorno ininterrotto non inferiore a 12 mesi e possa essere messo a disposizione un alloggio adeguato. Le autorita' competenti dello Stato di residenza prendono le misure necessarie e possibili per facilitare le imprese, le organizzazioni e le istituzioni nel reperimento di alloggi adeguati per i lavoratori e le loro famiglie. Ai membri della famiglia si applicano gli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5. Ai lavoratori si applicano le norme in materia di lavoro e in materia di sicurezza sociale che vigono nello Stato di invio.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6. Ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie viene assicurata l'assistenza sanitaria prevista dallo Stato di residenza. Le necessarie disposizioni di attuazione saranno stabilite di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Stati.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7. I lavoratori hanno la possibilita' di partecipare, nello Stato di residenza, a corsi di formazione e riqualificazione professionale. A questo scopo essi godono di ogni facilitazione necessaria e possibile nel quadro delle norme vigenti. L'accesso dei figli dei lavoratori in eta' prescolastica o scolastica alle scuole materne ed alle scuole nello Stato di residenza viene ammesso, conformemente alle norme in esso vigenti. Il presente Protocollo non preclude che un trattamento piu' favorevole sia accordato da ciascuno dei due Stati, in particolare per quanto riguarda iniziative d'ordine educativo e culturale, a favore dei lavoratori dell'altro Stato e dei membri delle loro famiglie, nel quadro dei rispettivi ordinamenti.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8. I lavoratori ed i membri delle loro famiglie devono rispettare le leggi e le altre disposizioni giuridiche dello Stato di residenza. I lavoratori ed i membri delle loro famiglie possono ricevere ed utilizzare nello Stato di residenza pubblicazioni, materiali audiovisivi e le apparecchiature a cio' necessarie nel quadro delle modalita' che saranno concordate tra gli organi competenti dei due Stati.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9. Se nel quadro degli accordi di cui all'articolo 1 il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro non sono corrisposti ai lavoratori nello Stato di invio, vengono adottati dallo Stato di residenza i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato di invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10. I lavoratori, qualora siano sottoposti ad imposizione fiscale nello Stato di residenza, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11. Le autorita' competenti dello Stato di residenza le cui imprese, organizzazioni ed istituzioni hanno concluso un accordo con imprese, organizzazioni ed istituzioni dell'altro Stato per lavori nel proprio territorio, accordano alle imprese, organizzazioni ed istituzioni dell'altro Stato e ai lavoratori di queste ultime, nel quadro delle norme vigenti, aiuti e facilitazioni per la realizzazione delle attivita' necessarie all'adempimento dell'accordo.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12. Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti. Ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13. Il presente Protocollo e' concluso per una durata illimitata. Esso puo' essere denunciato da ciascuna delle due Parti. In tal caso esso cessa di aver vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica della denuncia. Dopo che il presente Protocollo abbia cessato di essere in vigore, le sue disposizioni continueranno ad essere applicate nei riguardi dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che non hanno ancora terminato la loro attivita' temporanea nell'altro Stato.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14. Le Parti firmatarie si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo nei rispettivi ordinamenti. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche. Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Emilio Colombo PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA Wolfgang Beyreuther Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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