LEGGE 27 maggio 1985, n. 292

Type Legge
Publication 1985-05-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione-art.1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo australiano, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (I soggetti) La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art.2

ARTICOLO 2. (L'oggetto) 1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Australia: l'imposta australiana sul reddito (the Australian income tax) ivi compresa l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili di una societa' privata; b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni relativamente alle imposte cui si applica la presente Convenzione.

Convenzione-art.3

ARTICOLO 3. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Australia" designa il Commonwealth di Australia e, se adoperato in senso geografico, comprende: i) il territorio dell'isola di Norfolk; ii) il territorio dell'isola di Natale; ii) il territorio dell'isola del Cocco (Keeling); iv) il territorio delle isole Ashmore e Cartier; v) il territorio delle isole del Mar dei Coralli; vi) le zone adiacenti ai limiti territoriali dell'Australia o dei predetti territori rispetto ai quali sia al momento in vigore una legge Australiana, o di uno Stato o di parte dell'Australia o di uno dei predetti territori, in materia di sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo della piattaforma continentale; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; c) le espressioni "Stato contraente", "uno degli Stati contraenti" e "altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Australia o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato societa' o persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa esercitata da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un residente dell'Italia, come il contesto richiede; g) il termine "imposta australiana" designa l'imposta prelevata dall'Australia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2; h) il termine "imposta italiana" designa l'imposta prelevata dall'Italia, cui si applichi la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2; i) il termine "autorita' competente" designa, per quanto concerne l'Australia, il "Commissioner of taxation" o il suo rappresentante autorizzato, e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta australiana" ed "imposta italiana" non comprendono le penalita' o gli interessi applicati in conformita' della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione-art.4

ARTICOLO 4. (Residenza) 1. Ai fini della presente Convenzione, una persona e' residente di uno degli Stati contraenti: a) per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2), se essa e' residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana; e b) per quanto riguarda l'Italia, se essa e' residente dell'Italia ai fini dell'imposta italiana. 2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non e' considerata residente dell'Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana o, se tale reddito e' esente dall'imposta australiana, sia esente solo perche' assoggettato all'imposta italiana. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata secondo le regole seguenti: a) detta persona e' considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette. 4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art.5

ARTICOLO 5. (Stabile organizzazione) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) una proprieta' agricola, pastorale o forestale; h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni, per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di attivita' che abbiano carattere preparatorio o ausiliario, come la pubblicita' o la ricerca scientifica. 4. Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti ed ivi esercita la propria attivita' per mezzo di detta stabile organizzazione se: a) svolge per piu' di dodici mesi in detto Stato attivita' di controllo su un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio aperto in detto Stato; o b) viene utilizzata in detto Stato per piu' di dodici mesi da, per o sotto contratto con l'impresa, una notevole attrezzatura per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali, o per attivita' connesse con tale ricerca o sfruttamento. 5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se: a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) nell'ambito di tale attivita', essa fabbrica oppure trasforma in detto Stato per l'impresa merci appartenenti all'impresa stessa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto alle merci cosi' fabbricate o trasformate. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita' di mediatore o di agente. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. 8. I principi esposti nei paragrafi dall'1 al 7 incluso si applicano per stabilire ai fini della presente Convenzione se esista una stabile organizzazione al di fuori di entrambi gli Stati contraenti e se un'impresa, che non sia un'impresa di uno degli Stati contraenti, abbia una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti.

Convenzione-art.6

ARTICOLO 6. (Redditi immobiliari) 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto vigente nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso i diritti relativi a canoni e ad altri compensi dovuti per lo sfruttamento di miniere o cave nonche' di ogni risorsa naturale e tali diritti si considerano localizzati ove e' situato il terreno. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. I redditi derivanti dall'affitto di terreni e quelli derivanti da qualsiasi altro interesse diretto in o su terreni valorizzati o non sono considerati redditi derivanti da beni immobili situati ove sono situati i terreni. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art.7

ARTICOLO 7. (Utili delle imprese) 1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione oppure da altre imprese con le quali essa intrattiene rapporti commerciali. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute dall'impresa per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione), che sarebbero state deducibili qualora la stabile organizzazione fosse stata un soggetto indipendente che come tale avesse pagato tali spese, sia che le, spese stesse siano state sostenute nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione che altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'operativita' delle leggi di uno Stato contraente in materia di tassazione degli utili derivanti da contratti di assicurazione stipulati con non residenti, restando inteso che se le leggi in questione, vigenti in ciascuno degli Stati all'atto della firma della presente Convenzione, venissero modificate (e le modifiche non fossero di tale trascurabile importanza da non snaturarne le caratteristiche generali) gli Stati contraenti si consulteranno tra di loro allo scopo di pervenire ad un accordo sulle modifiche da apportare al presente paragrafo. 6. Ai fini del presente articolo, gli utili di un'impresa non comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione e le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione-art.8

ARTICOLO 8. (Navigazione marittima ed aerea) 1. Se un residente di uno degli Stati contraenti ritrae utili dall'esercizio di navi e la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione e' situata in detto Stato, i predetti utili sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i predetti utili sono imponibili nell'altro Stato contraente qualora costituiscano utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra localita' situate in detto altro Stato. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio di navi da parte di residenti di uno degli Stati contraenti mediante la partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio di trasporto in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 4. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dal trasporto per mare di passeggeri, animali, posta e merci imbarcati in uno degli Stati contraenti e trasportati verso un'altra localita' di detto Stato, sono considerati utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra localita' situate in detto Stato. 5. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'operativita' dell'Accordo tra i Governi degli Stati contraenti diretto ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale firmato a Canberra il 13 aprile 1972.

Convenzione-art.9

ARTICOLO 9. (Imprese associate) Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero intervenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art.10

ARTICOLO 10. (Dividendi) 1. I dividendi pagati da una societa', residente di uno degli Stati contraenti ai fini delle proprie imposte, ad un residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ai fini delle proprie imposte, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni nonche' gli altri redditi assimilati ai redditi da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I dividendi pagati da una societa' residente di uno degli Stati contraenti ad una persona non residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono esenti da imposta in detto altro Stato eccettuato il caso in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato. Il presente paragrafo non si applica, tuttavia, ai dividendi pagati da una societa' che sia residente dell'Australia ai fini delle imposte australiane e residente dell'Italia ai fini delle imposte italiane.

Convenzione-art.11

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