LEGGE 27 maggio 1985, n. 293
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione-art.1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA IVORIANA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica ivoriana ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. (Soggetti) La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati.
Convenzione-art.2
ARTICOLO 2. (Imposte considerate) 1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sugli utili di capitale prelevate per conto di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa e di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sugli utili di capitale le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plus-valori. 3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono, in particolare: 1) nel caso dell'Italia: a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); 2) nel caso della Costa d'Avorio: a) l'imposta sugli utili industriali e commerciali e sugli utili agricoli (impot sur les benefices industriels et commerciaux et sur les benefices agricoles); b) l'imposta sugli utili non commerciali (impot sur les benefices non commerciaux); c) l'imposta sugli stipendi e salari ed il contributo a carico del datore di lavoro (impot sur les traitements et salaires et la contribution a' la charge de l'employeur); d) l'imposta sul reddito dei capitali mobiliari (impot sur le revenu des capitaux mobiliers); e) l'imposta generale sul reddito (impot general sur le revenu); (qui di seguito indicate quali "imposta ivoriana"). 4. La convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente, dopo la firma della convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione-art.3
ARTICOLO 3. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Costa d'Avorio" designa il territorio nazionale nonche' le zone di giurisdizione nazionale in mare della Repubblica della Costa d'Avorio ivi comprese le regioni situate al di fuori del mare territoriale della Costa d'Avorio che sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione della Costa d'Avorio concernente la piattaforma continentale, come regioni sulle quali possono essere esercitati i diritti della Costa d'Avorio per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano; in particolare, il fondo ed il sottosuolo marino adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone; c) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; d) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Costa d'Avorio o l'Italia; e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; f) il termine societa' designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: (1) per quanto concerne la Costa d'Avorio, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (2) per quanto concerne l'Italia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione-art.4
ARTICOLO 4. (Domicilio fiscale) 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato col quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente nello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione-art.5
ARTICOLO 5. (Stabile organizzazione) 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un magazzino di vendita; f) un laboratorio; g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione o una catena temporanea di montaggio o le attivita' di sorveglianza ivi esercitate, qualora tale cantiere, catena temporanea o attivita' abbiano una durata superiore a sei mesi oppure qualora tale catena temporanea od attivita', facenti seguito alla vendita di macchinari o di attrezzature, abbiano una durata inferiore a sei mesi e le spese sostenute per tale catena temporanea od attivita' superino il 10 per cento del prezzo di vendita dei macchinari o delle attrezzature; i) una sede fissa di affari utilizzata ai fini di acquistare merci. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa ha una stabile organizzazione in questo Stato per le attivita' che detta persona esercita per l'impresa stessa, a meno che tali attivita' non si limitino a quelle illustrate al paragrafo 3. In particolare, si considera che eserciti i poteri di cui al periodo precedente l'agente che dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di prodotti e merci appartenenti all'impresa e per mezzo del quale esegue regolarmente gli ordinativi ricevuti per conto dell'impresa. 5. Si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente dal momento in cui, tramite un rappresentante che non rientri nella categoria di persone di cui al paragrafo 6, essa riscuote premi nel territorio di detto Stato o assicura rischi situati in detto territorio. 6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di tale intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non si considera un agente indipendente ai sensi del presente articolo. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art.6
ARTICOLO 6. (Redditi immobiliari) 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono altresi' considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione-art.7
ARTICOLO 7. (Utili delle imprese) 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, compresa una parte delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute dall'impresa nel suo complesso, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. 7. Ai fini del presente articolo, il termine "utili" comprende gli utili derivanti ad un associato a motivo della sua partecipazione in una societa' di persone.
Convenzione-art.8
ARTICOLO 8. (Navigazione marittima ed aerea) 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. La presente disposizione si applica soltanto alla parte degli utili attribuiti per statuto al partecipante ivoriano della Societa' multinazionale Air-Afrique.
Convenzione-art.9
ARTICOLO 9. (Imprese associate) Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione-art.10
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