LEGGE 10 giugno 1985, n. 302
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai due protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 13 dei protocolli stessi.
Art. 3
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 80 milioni nell'anno 1984, corrispondenti rispettivamente a corone danesi 245.214 e a dollari USA 24.125, fara' carico al capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocole-art. 1
PROTOCOLE portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aerienne du Groenland et des Iles Feroe' fait a' Geneve le 25 septembre 1956 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art.1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia e delle Isole Faroer fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 I GOVERNI sottoscritti, parte dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia e delle Isole Faroer fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), CONSIDERANDO auspicabile l'emendamento dell'Accordo, HANNO DECISO quanto segue: Articolo 1 Il titolo dell'Accordo e': "Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea della Groenlandia".
Protocollo-art.2
Articolo 2 L'articolo V dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo V. - Il costo totale dei servizi, calcolato conformemente agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.663.463 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' aumentare questo tetto sia con il consenso di tutti i Governi contraenti, sia in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI."
Protocollo-art.3
Articolo 3 Nell'articolo VI, paragrafo 1, il riferimento al paragrafo 2 dell'articolo VII e' soppresso e deve essere inserito un riferimento al paragrafo 6 dell'articolo VII.
Protocollo-art.4
Articolo 4 L'articolo VII dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo VII. - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a dividere il novantacinque per cento delle spese reali approvate dai servizi, determinate in conformita' alle disposizioni dell'articolo VIII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ogni Governo contraente trae dai servizi. Tale proporzione e' determinata, per ogni Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero di traversate complete effettuate nel corso del suddetto anno dai suoi aeromobili civili sulle rotte colleganti l'Europa e l'America del Nord, di cui una parte qualunque passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre: a) un volo unicamente tra la Groenlandia e il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d'America, la Groenlandia e l'Islanda o l'Islanda e l'Europa vale per un terzo di traversata; b) un volo unicamente fra la Groenlandia e l'Europa, l'Islanda e il Canada, o l'Islanda e gli Stati Uniti d'America vale per due terzi di traversata; c) un volo diretto a o proveniente dall'Europa o dall'Islanda che non oltrepassi la costa dell'America del Nord, ma superi il 30° meridiano ovest a nord del 45° parallelo nord, vale per un terzo di traversata. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo: a) una traversata e' calcolata anche se il decollo o l'atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dai territori cui questo paragrafo fa riferimento; b) l'"Europa" non comprende ne' l'Islanda ne' le Azzorre. 3. Al piu' tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio fissa i contributi dei Governi contraenti, al fine di fornire anticipi per l'anno successivo. Per l'anno 1983, i contributi saranno determinati in base al numero delle traversate effettuate nel 1981 e in base al novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ogni Governo contraente e' adeguato in base ad ogni differenza fra gli importi da questo versati all'Organizzazione sotto forma di anticipi per l'anno 1981 e la sua quota parte, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, del novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981. Il contributo cosi' adeguato di ciascun Governo contraente verra' diminuito dell'importo della sua quota parte, fissato in base al numero delle traversate effettuate nel 1981, degli introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso che devono essere versati nel 1983 alla Danimarca ai sensi dell'articolo XIV dell'Accordo. 4. Il metodo esposto al paragrafo 3 del presente articolo di applica ai contributi per l'anno 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per l'anno 1985, il sistema descritto al paragrafo 3 del presente articolo e' applicato con i necessari cambiamenti di data ed inoltre il contributo di ciascun Governo contraente viene nuovamente adeguato in base alla differenza tra la sua quota parte di introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso, corrispondenti all'anno 1983, e la sua quota parte, fissate in base al numero delle traversate effettuate nel 1983, degli introiti reali accertati provenienti dai diritti d'uso e versati alla Danimarca nel 1985. 6. Il sistema del 1985, si applica agli anni successivi, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno civile, a partire dal 1 gennaio 1983, ciascun Governo contraente paghera' all'Organizzazione, con versamenti semestrali, il contributo che gli e' stato imputato a titolo di anticipo per l'anno civile in corso, adeguato e diminuito in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio procede agli adeguamenti destinati a raggiungere gli obiettivi del presente articolo relativi a qualsiasi periodo per il quale, alla data dell'abrogazione del citato Accordo, i pagamenti non siano stati adeguati in conformita' ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, al piu' tardi il 1 maggio di ogni anno, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete riguardo alle traversate effettuate nel corso dell'anno civile precedente cui questo articolo si applica. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni menzionate al paragrafo 9 del presente articolo, saranno fornite al Segretario generale, a loro nome, da un altro Governo.
Protocollo-art.5
Articolo 5 Nell'articolo VIII dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, al piu' tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai Servizi per l'anno civile successivo espressi in corone danesi. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo". b) il paragrafo 4 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "4. Lo stato delle spese reali per ogni anno e' sottoposto all'approvazione del Consiglio".
Protocollo-art.6
Articolo 6 Nell'articolo IX dell'Accordo: a) il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo della Danimarca secondo i termini del paragrafo 1 dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo della Danimarca trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso." b) Nel paragrafo 3, le parole "a partire dall'anno 1957" sono soppresse.
Protocollo-art.7
Articolo 7 Nell'articolo XI dell'Accordo: a) il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in corone danesi. Tali versamenti possono anche essere effettuati in dollari USA, se cio' e' previsto dalle norme del Governo che li effettua. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in dollari Usa sara' determinata dal Consiglio, sentiti i Governi interessati." b) il paragrafo 4 e' soppresso.
Protocollo-art.8
Articolo 8 Nell'articolo XIII dell'Accordo, il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo della Danimarca, includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato I qui accluso, cosi' come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al cento del costo approvato all'articolo V; o b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i governi contraenti; o c) questi servizi siano quelli approvati dai governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI".
Protocollo-art.9
Articolo 9 L'articolo XIV dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo XIV. - Il Governo della Danimarca attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformita' alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo della Danimarca non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini danesi".
Protocollo-art.10
Articolo 10 Nell'articolo XXVI dell'Accordo: a) il paragrafo 1 e' soppresso e sostituito dalle disposizioni seguenti: "1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento.". b) il paragrafo 2 e' soppresso. c) il paragrafo 3 e' rinumerato 5.
Protocollo-art.11
Articolo 11 Una nuova Sezione III, unita in Appendice al presente Protocollo, e' aggiunta all'Allegato III all'Accordo.
Protocollo-art.12
Articolo 12 L'Accordo e il presente Protocollo saranno letti, interpretati e applicati come un solo ed unico strumento.
Protocollo-art.13
Articolo 13 1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma dei Governi parti dell'Accordo (qui di seguito denominati "le presenti Parti") fino al 15 novembre 1982 presso la sede dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. Dopo tale data, sara' aperto all'adesione dei Governi in causa. 2. Il presente Protocollo e subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. 3. Gli strumenti di accettazione o di adesione saranno depositati appena possibile presso il Segretario generale.
Protocollo-art.14
Articolo 14 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo la data in cui gli strumenti di accettazione o di adesione siano stati depositati da tutte le presenti Parti. 2. Fermo restando cio' che precede, il presente Protocollo sara' applicato provvisoriamente a far data dal 1 gennaio 1983, ad eccezione dell'articolo 10.
Protocollo-art.15
Articolo 15 1. Il presente Protocollo sara' anche aperto all'adesione di ogni altro Governo diverso dalle presenti Parti. 2. Tale adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. 3. Se lo strumento di adesione e' depositato prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo, il Governo che deposita lo strumento applichera' questo Protocollo provvisoriamente a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. Se lo strumento e' depositato dopo l'entrata in vigore di questo Protocollo, esso entrera' in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. 4. Tale adesione sara' considerata come adesione all'Accordo emendato dal presente Protocollo.
Protocollo-art.16
Articolo 16 Il Segretario generale indirizzera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti i Governi firmatari e aderenti e notifichera' loro: a) tutte le firme del presente Protocollo; b) il deposito di ogni strumento di accettazione o di adesione; e c) la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo, a nome dei loro rispettivi Governi. FATTO a Montreal il terzo giorno del mese di novembre millenovecentottantadue, in francese, in inglese e in spagnolo, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
Appendice
APPENDICE Nuova Sezione III dell'Allegato III di questo Accordo: SEZIONE III CANONI D'USO 1. In conformita' all'articolo XIV del presente Accordo, il Consiglio stabilisce, al piu' tardi il 20 novembre 1982, un canone d'uso unico per ogni traversata di aeromobili civili effettuata durante l'anno civile 1983, per quanto riguarda i servizi finanziati collettivamente. Tale canone e' calcolato dividendo il novantacinque per cento dei costi preventivati approvati, espressi in corone danesi, imputabili all'aviazione civile nel 1983 (definiti al paragrafo 6 seguente), maggiorati di un adeguamento a seconda dei deficit di recupero o diminuiti di un adeguamento a seconda dell'eccedenza di recupero nel 1981 (calcolati in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 seguenti) per il numero totale di traversate effettuate nel 1981, l'importo essendo arrotondato al valore piu' prossimo in corone danesi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, modificate le date ivi comprese come conviene, regolano il computo del canone d'uso percepito per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l'anno civile 1984 e gli anni successivi. 3. L'eccedenza o il deficit di recupero di cui al precedente paragrafo 1 corrisponde alla differenza tra l'importo che puo' essere percepito per un anno qualsiasi (paragrafo 4 qui di seguito) e il totale degli importi fatturati agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito). 4. L'importo che puo' essere percepito nel 1981 (per il calcolo del canone d'uso del 1983) equivale all'ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile nel 1981, diminuite dell'eccedenza di recupero nel 1979. Nel 1982 esso equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile nel 1982, diminuite dell'eccedenza di recupero nel 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, l'importo che potra' essere percepito equivarra' al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all'aviazione civile per l'anno in questione, diminuite dell'eccedenza di recupero o aumentate del deficit di recupero registrato due anni prima. 5. Per il calcolo del canone d'uso per il 1983, gli importi fatturati agli utenti nel 1981 (necessari a stabilire se, nel 1981, vi sia stata un'eccedenza o un deficit di recupero) sono calcolati moltiplicando la parte del canone d'uso percepito nel 1981 ai sensi del presente Accordo, espresso in lire sterline, per il numero di traversate effettuate nel 1981 e convertendo successivamente il prodotto cosi' ottenuto in corone danesi ai tassi di cambio convenuti per il 1981. Per gli anni seguenti, gli importi fatturati agli utenti saranno calcolati allo stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono. 6. Al fine del calcolo dei canoni d'uso, le percentuali seguenti dei costi finanziati in materia collettiva (cioe' il novantacinque per cento del totale dei costi) sono imputabili all'aviazione civile internazionale: a) 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie e in altitudine) e dei servizi di telecomunicazioni metereologiche corrispondenti. b) 100 per cento dei costi dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e di cavo (MET/COM eccettuate); c) 90 per cento dei costi del radiofaro non direzionale (NDB) di Prins Christian Sund."
Protocole
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