LEGGE 27 giugno 1985, n. 317
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.