LEGGE 18 giugno 1985, n. 321
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella, il fiordilatte ed altri analoghi è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1982, con avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983), concerne: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità, nonchè della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
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