LEGGE 25 giugno 1985, n. 342
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concerne adozione di una bandiera per l'Esercito 8 per l'Aeronautica nonchè per i reparti a terra della Marina militare.
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