DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. 344

Type DPR
Publication 1985-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, numero 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in farmacognosia, sono costituiti dai seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in farmacognosia Art. 198. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola di specializzazione in farmacognosia che conferisce il diploma di specialista in farmacognosia. La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di farmacognosia della facolta' di farmacia dell'Universita' di Messina. Art. 199. - La scuola ha lo scopo di fornire ai giovani laureati tutte quelle specifiche conoscenze che permettano loro di operare sia nell'esercizio professionale sanitario, che in quello della ricerca applicata all'industria. Art. 200. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 201. - Il numero degli iscritti e' di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 202. - Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimica e in scienze biologiche, e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 203. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame, consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione dei seguenti titoli in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1982, n. 285). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 204. - Le materie d'insegnamento, afferenti tutte alla facolta' di farmacia, sono le seguenti: 1° Anno: analisi delle droghe medicinali; complementi di biologia animale (semestrale); complementi di biologia vegetale (semestrale); farmacoergasia (coltivazione, acclimatazione, genetica ecc.) (semestrale); farmacogeografia e farmacoemporia (semestrale); farmacognosia generale I; farmacoistoria e farmacoetnologia (semestrale); tecnica istologica e microscopia. 2° Anno: biochimica applicata; chimica dei medicamenti di origine vegetale e animale I; farmacognosia generale II; farmacognosia speciale, vegetale; microbiologia applicata; riconoscimento delle droghe vegetali polverate. 3° Anno: chimica dei medicamenti di origine vegetale e animale II; complementi di farmacologia; complementi di tossicologia; dosaggi biologici; farmacognosia marina (semestrale); farmacognosia speciale, animale; fitoterapia. Art. 205. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 206. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da visite d'istruzione. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguano le attestazioni di frequenza, almeno per il 75% delle lezioni, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche puo' essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture pubbliche o private attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 207. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 208. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 209. - Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1985

Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 344

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