DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985, n. 350

Type DPR
Publication 1985-06-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 4

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 5

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 6

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 7

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 8

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 9

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 10

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Art. 11

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 12

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Art. 13

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

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Art. 15

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