LEGGE 4 luglio 1985, n. 353
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente: "I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano".
NOTE Nota all'art. 1: Il R.D.L. 28 gennaio 1935, n. 314, ha approvato le norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della regia aeronautica.
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