DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1985, n. 360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 6, concernente disposizioni generali comuni alle otto facolta', dopo il primo comma sono inseriti i seguenti tre commi: "Il consiglio di amministrazione in relazione alle strutture didattiche e di ricerca scientifica dell'Universita' e delle facolta', ove ne ravvisi la necessita', determina anno per anno, per ciascuna facolta', udito il parere del rispettivo consiglio e del senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso. Inoltre il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli delle facolta' interessate, sentito il senato accademico, determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati. Con la stessa procedura vengono determinati per ciascun anno numero e modalita' dei trasferimenti da altre universita' e dei passaggi da altre facolta' dello Ateneo".
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1985
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 217
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