DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. 365

Type DPR
Publication 1985-05-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cooperazione culturale fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 17 maggio 1984, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. XVII dell'accordo stesso.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1985

Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 22

Accordo- Art. I

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO CANADESE PREAMBOLO Il Governo italiano e il Governo canadese, considerando che il presente accordo di cooperazione ha lo scopo di rafforzare i legami culturali tra il popolo italiano e il popolo canadese, e che i due Stati desiderano perseguire una politica culturale i cui obiettivi siano conformi alle identita' ed aspirazioni dei loro rispettivi popoli, si impegnano ad eseguire il presente accordo nel pieno rispetto dell'evoluzione storico-culturale di detti popoli e di dette politiche. Articolo I Le Parti contraenti, desiderose di promuovere nei cittadini dei loro rispettivi Paesi la conoscenza reciproca della loro cultura e della loro civilta', collaborano reciprocamente a tal fine.

Accordo- Art. II

Articolo II Le Parti contraenti incoraggiano, nella misura del possibile, nell'osservanza delle rispettive norme costituzionali e delle loro legislazioni interne, lo scambio di ricercatori, professori universitari, assistenti, professori incaricati delle loro rispettive universita', istituti di ricerca e di perfezionamento professionale.

Accordo- Art. III

Articolo III Le Parti contraenti si scambiano, conformemente alle loro possibilita' e nel rispetto delle loro norme costituzionali e delle rispettive legislazioni interne, borse di studio a favore di studenti o studiosi dell'altra Parte per scopi di formazione, di perfezionamento o di ricerca. Esse incoraggiano inoltre lo scambio di visite di studiosi o di docenti per tenere conferenze, eseguire lavori di ricerca, partecipare a congressi, conferenze e seminari, per scambiarsi informazioni e comunicarsi le loro esperienze. Queste misure dovranno essere estese, per quanto possibile, agli insegnanti o studenti dei centri di formazione artistica o professionale.

Accordo- Art. IV

Articolo IV Le Parti contraenti facilitano, nel rispetto delle loro norme costituzionali e delle rispettive legislazioni interne, l'accesso alle scuole e istituti di ricerca di ogni tipo, ivi compresi gli istituti di formazione artistica e professionale, agli studenti e agli altri esponenti del mondo accademico dell'altra Parte.

Accordo- Art. V

Articolo V Le Parti contraenti s'impegnano a esaminare, nella osservanza delle rispettive norme costituzionali e delle rispettive legislazioni interne, in quale misura e a quali condizioni gli attestati o i diplomi di fine corso, ottenuti nelle universita' o altri istituti di insegnamento dell'altra Parte, possano essere riconosciuti dalle autorita' competenti di ciascun Paese.

Accordo- Art. VI

Articolo VI Le Parti contraenti incoraggiano, nell'osservanza delle rispettive norme costituzionali e delle rispettive legislazioni interne, nelle loro universita' o altri istituti di insegnamento, l'organizzazione e l'elaborazione di corsi e di programmi di lingua, letteratura, arte, storia e altre materie relative al mondo della cultura dell'altro Paese.

Accordo- Art. VII

Articolo VII 1. Le Parti contraenti incoraggiano lo scambio di visite per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze tra i rappresentanti dei diversi settori della vita culturale, soprattutto della letteratura, della musica, dell'interpretazione artistica e delle belle arti, nonche' la partecipazione a congressi, festivals e concorsi internazionali organizzati nell'altro Paese. 2. Esse incoraggiano in particolare le misure che favoriscono lo scambio di informazioni, opinioni ed esperienze tra i loro principali gruppi professionali e sociali, ivi compresi quelli del settore dell'istruzione degli adulti, ed incoraggiano inoltre lo scambio di personalita' eminenti di detti gruppi.

Accordo- Art. VII

Articolo VIII 1. Le Parti contraenti incoraggiano le "tournees" di artisti e di complessi dell'altra Parte e appoggiano, per quanto possibile, l'organizzazione, soprattutto sul piano commerciale, delle "tournees" dei complessi o dei solisti in tutti i settori della interpretazione artistica. Esse faranno di tutto, qualora sia possibile, per includere nelle rappresentazioni opere dell'altro Paese. 2. Le Parti contraenti incoraggiano lo scambio di mostre d'arte e di altre mostre di natura culturale.

Accordo- Art. IX

Articolo IX 1. Le Parti contraenti incoraggiano e favoriscono la partecipazione ai festivals cinematografici nonche' i contatti e gli scambi nel settore della stampa, radio, televisione e cinematografia, ivi compresa la coproduzione di films e documentari in virtu' dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada firmato ad Ottawa il 16 giugno 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974. 2. Le Parti contraenti incoraggiano e facilitano lo scambio di attivita' connesse allo sviluppo delle tecniche audio visive, dell'insegnamento con l'ausilio dei computers e apparecchiature connesse.

Accordo- Art. X

Articolo X 1. Le due Parti contraenti incoraggiano e facilitano, nei limiti delle loro possibilita' e nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, lo scambio e la diffusione di libri, di pubblicazioni, di riproduzioni e di documenti a carattere scientifico, educativo, tecnico, letterario, culturale e storico tra le biblioteche dei due Paesi. 2. Le Parti contraenti incoraggiano e facilitano, nei limiti delle loro possibilita', la partecipazione degli editori dei due Paesi alle grandi manifestazioni internazionali del settore dell'editoria che si svolgono nei due Paesi.

Accordo- Art. XI

Articolo XI Le Parti contraenti incoraggiano la traduzione e la diffusione di opere scientifiche, letterarie ed artistiche.

Accordo- Art. XII

Articolo XII Le Parti contraenti incoraggiano i contatti e gli scambi nel settore dell'editoria, delle biblioteche, degli archivi e dei musei.

Accordo- Art. XIII

Articolo XIII Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione tra gli organismi sportivi, gli organismi della gioventu' ed altri istituti di formazione para-scolastica nonche' lo scambio di sportivi, di giovani e di esperti di problemi della gioventu' dei due Paesi.

Accordo- Art. XIV

Articolo XIV Le due Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, incoraggiano le attivita' degli istituti di cultura di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese ed, in particolare, degli Istituti italiani di cultura di Montreal, Toronto e Vancouver, dell'Istituto canadese di cultura di Roma e del Centro accademico canadese, in Italia. Essi si informano reciprocamente delle loro intenzioni e degli sviluppi relativi a detti settori.

Accordo- Art. XV

Articolo XV Le due Parti si sforzano, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, di facilitare la soluzione dei problemi di carattere amministrativo riguardanti lo svolgimento, nel proprio territorio, delle attivita' culturali dell'altra Parte, ed in particolare quelle degli istituti di cultura finanziati dai loro rispettivi Governi.

Accordo- Art. XVI

Articolo XVI 1. I rappresentanti delle Parti contraenti si riuniscono, in caso di necessita' o su richiesta di una di esse, alternativamente in uno dei due Paesi ed almeno ogni tre anni per fare un bilancio degli scambi effettuati nel quadro del presente accordo e concordare dei programmi di scambi culturali. Le Parti contraenti si scambiano informazioni nella misura del possibile sui progetti e sulle attivita' che svolgeranno nel settore culturale nel territorio dell'altra Parte. 2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo le Parti contraenti possono, su richiesta di una di esse, procedere alla revisione, per le vie diplomatiche, dell'applicazione di uno o piu' programmi esecutivi del presente accordo.

Accordo- Art. XVII

Articolo XVII 1. Il presente Accordo sostituisce lo scambio di note del 12 febbraio 1954, salvo le disposizioni dei paragrafi 3 e 6 della nota dell'ambasciatore del Canada relative alla Fondazione canadese di Roma, denominata in seguito Istituto canadese di cultura di Roma, e allo Istituto italiano di cultura di Montreal, che rimangono in vigore, tenuto conto che nel frattempo sono state create le altre istituzioni culturali menzionate all'art. XIV del presente accordo. 2. Ciascuna Parte contraente comunichera' all'altra Parte con nota diplomatica l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del presente accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data in cui sara' pervenuta l'ultima di queste note.

Accordo- Art. XVIII

Articolo XVIII Il presente accordo viene concluso per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile tacitamente, salva denuncia di una delle Parti contraenti sei mesi prima della data di scadenza. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO ad Ottawa il 17 maggio 1984 in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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