LEGGE 23 luglio 1985, n. 372

Type Legge
Publication 1985-07-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità.

NOTE Nota agli articoli 1 e 2: Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione è il seguente: "L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".

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