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LEGGE 30 luglio 1985, n. 387

Current text a fecha 1985-07-31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di lire 75 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio".

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ALTISSIMO, Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI