DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1985, n. 399
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di geologo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al regolamento sopracitato;
Udito il Consiglio universitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, e' integrato come segue: il primo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (citta' sedi di universita' o istituti superiori con corsi di laurea in scienze geologiche) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami"; dopo l'ultimo comma dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: "Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni".
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 27
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