LEGGE 20 luglio 1985, n. 400

Type Legge
Publication 1985-07-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

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