LEGGE 8 agosto 1985, n. 413
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.