DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1985, n. 421

Type DPR
Publication 1985-07-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento".

NOTE Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'", come risultante a seguito della aggiunta dell'ultimo comma, operata dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 34. (Regolamento interno). - L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare la differenziazione degli istituti. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: 1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; 2) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; 3) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; 4) gli orari di permanenza nei locali comuni; 5) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; 6) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; 7) le affissioni consentite e le relative modalita'; 8) i giochi consentiti. Il regolamento interno puo' disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto. Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento". - L'art. 16, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", dispone: "Art. 16. (Regolamento dell'istituto). - In ciascuno istituto il trattamento penitenziario e' organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalita' del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attivita' lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione puo' avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80".

Art. 2

Il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese". Dopo il settimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' inserito il seguente: "Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, puo' ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalita' ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonche' di due telefonate mensili al di la' dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorita' competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37".

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

SCALFARO, Ministro dell'interno

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1985

Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 30

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente: Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'", come risultante a seguito della sostituzione del settimo comma e dell'aggiunta di un nuovo comma, dopo quest'ultimo, operate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 35. (Colloqui). - I colloqui dei condannati e degli internati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con le altre persone sono autorizzati dall'ispettore distrettuale quando ricorrano ragionevoli motivi. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede o dal magistrato di sorveglianza. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto, sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria. I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese. Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, puo' ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalita' ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonche' di due telefonate mensili al di la' dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorita' competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37. Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze e' consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non piu' di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. Qualora risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e, laddove se ne ravvisi la necessita', anche al consiglio di aiuto sociale. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro". - L'art. 37; primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'", dispone: "Art. 37. (Corrispondenza telefonica). - La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari e i conviventi e' autorizzata dalla direzione dell'istituto. I detenuti e gli internati sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta ogni quindici giorni, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi". - L'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'", cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, recante: "Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale", dispone: "Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorita' giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11".

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