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LEGGE 8 agosto 1985, n. 430

Current text a fecha 1985-09-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario, introdotto con finalità di sostegno al processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-1985 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2.La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 700, è sostituita dalla seguente: "La Ribs S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle società partecipate vengono acquisite dalla stessa Ribs S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la Ribs S.p.a. è titolare".