LEGGE 24 luglio 1985, n. 432
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonche' lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'INDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India, desiderosi di concludere un accordo, per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono: (a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961); 2 - la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits) Surtax Act del 1964" (7 del 1964); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo i del presente articolo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Accordo-art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonche' qualsiasi altra zona marina che, ai sensi della legislazione interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti diritti possano essere ivi esercitati come se detta zona marittima fosse una parte del territorio indiano; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonche' le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; (d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta italiana o l'imposta indiana; (e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; (f) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato societa' o persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti; (g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "imprese dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa l'"anno precedente" (previous year), cosi' come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); (i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (j) il termine "autorita' competente" designa: per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del "Department of Revenue and Banking", e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze" 2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Accordo-art. 4
Articolo 4 DOMICILIO FISCALE 1. Ai fini del presente accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione fiscale di detto Stato, e' considerata ivi residente. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua condizione di residente ai fini del presente Accordo e' determinata in conformita' delle seguenti norme: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (qui di seguito indicate quali "centro dei suoi interessi vitali"); (b) se non si puo' determinare lo stato contraente nel quale detta persona, ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello stato contraente del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Accordo-art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; (g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attivita' di supervisione, quando tale cantiere o tale attivita' di supervisione abbiano una durata superiore a tre mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti, all'impresa; (b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; (c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di acquista re merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, purche' si tratti di attivita' che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario dell'attivita' industriale o commerciale dell'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto o a favore di un'impresa dell'altro Stato contraente diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: (a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o (b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto o a favore dell'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate interamente o quasi per conto dell'impresa (o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o aventi una partecipazione di controllo in essa), esso non sara' considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra
Accordo-art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni cono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi ed alle consuetudini dello Stato contraente in cui i beni di stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, nonche' l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi petroliferi, di cava e di altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivati dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Accordo-art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. In ogni caso, se non e' possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficolta' eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione suono valutabili su di una base ragionevole. 4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi dell'attivita' industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e situata la stabile organizzazione, sia altrove. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui e' una stabile organizzazione. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE AEREA 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alla partecipazione a fondi comuni (pools) di qualsiasi genere da parte di imprese esercenti il trasporto aereo. 3. Ai fini del presente articolo: (a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e (b) l'espressione "esercizio di aeromobili" designa l'attivita' di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per canto di altre imprese, la locazione occasionale di aeromobili ed ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto.
Accordo-art. 9
Articolo 9 NAVIGAZIONE MARITTIMA 1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono: (a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e (b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico internazionale. 3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.
Accordo-art. 10
Articolo 10 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Accordo-art. 11
Articolo 11 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 3. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Accordo-art. 12
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.