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LEGGE 24 luglio 1985, n. 433

Current text a fecha 1985-08-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 15 aprile 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. XXII dell'accordo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo

ACCORD EN MATIERE DE MARINE MARCHANDE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE ROYAUME DU MAROC. Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. ACCORDO IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco Convinti che lo sviluppo dei trasporti marittimi tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco contribuira' a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi Animati dal desiderio di fondare tale amichevole cooperazione nel settore dei trasporti marittimi sul mutuo rispetto e sulla reciprocita' di interessi Consci della necessita' di armonizzare le attivita' relative ai trasporti marittimi tra i due Paesi Convengono quanto segue: ARTICOLO 1. Ai fini del presente Accordo: 1) Per "nave di una Parte, contraente" si intende qualsiasi nave battente la bandiera della suddetta Parte, nonche' le navi assimilate. Per "navi assimilate" si intendono quelle noleggiate da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti contraenti, in conformita' alla sua legislazione. Tuttavia, tale termine non comprende: a) le navi da guerra; b) le altre navi, il cui equipaggio appartenga alla Marina Militare; c) le navi di ricerche idrografiche, oceanografiche e scientifiche che non siano conformi ai regolamenti in vigore nell'altra Parte contraente, per quanto riguarda le attivita' corrispondenti; d) i pescherecci; e) le navi sub standard. 2) Per "membro dell'equipaggio di una nave" si intende qualsiasi persona arruolata a bordo di una nave per occuparvi un impiego permanente relativo al funzionamento della nave, alla sua conduzione, alla sua manutenzione o alla sua gestione e registrata nel ruolo dell'equipaggio. ARTICOLO 2. Il presente Accordo si prefigge di organizzare i traffici marittimi tra i porti italiani e i porti marocchini e di definire le condizioni alle quali le navi delle Parti contraenti potranno accedere al traffico marittimo dei due Paesi. ARTICOLO 3. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Paesi e a prendere ogni disposizione necessaria ad assicurare il coordinamento dei traffici e l'organizzazione di un servizio adeguato per proteggere gli interessi in materia di commercio estero di ciascuno dei due Paesi. ARTICOLO 4. Per quanto riguarda i trasporti via mare delle merci tra i due Paesi, il regime applicato dalle Parti contraenti ai trasporti di linea favorira' una partecipazione equilibrata dei rispettivi armamenti, basandosi sulla formula di ripartizione 40-40-20 in volume ed in valore, rimanendo inteso che ciascuna delle due Parti contraenti avra' diritto ad effettuare almeno il 40% di tali trasporti. Il regime da applicarsi da parte delle Parti contraenti agli altri trasporti di merci ed ai trasporti di passeggeri dovra' favorire una partecipazione equa. Ciascuna Parte contraente dispone sovranamente dei diritti di traffico che le spettano, ai sensi del presente articolo. ARTICOLO 5. 1) Le modalita' di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori delle due Parti contraenti. Qualsiasi intesa tra detti armatori, in particolare ogni variazione dei tassi di nolo, dovra' essere comunicata, ai fini di un eventuale esame, alla Commissione mista prevista all'articolo 19 del presente Accordo. 2) Gli armatori avranno il compito di prendere le misure necessarie a garantire l'organizzazione dei traffici in oggetto, nell'ambito di conferenze concernenti le linee regolari, il traffico di navi da carico non di linea ed il traffico di passeggeri, al fine di permettere una migliore organizzazione di detti traffici, nell'interesse reciproco degli armatori e dei caricatori dei due Paesi. ARTICOLO 6. Le Parti contraenti si asterranno dall'effettuare i servizi portuali nel territorio dell'altra Parte, in particolare le operazioni di pilotaggio e di rimorchio, nei porti, nelle acque territoriali e nelle vie navigabili interne, le operazioni di cabotaggio, di rimessa a galla, di salvataggio e di assistenza e, in conformita' alle loro legislazioni nazionali, ogni altra attivita' in particolare di ricerca scientifica o di pesca riservata alle navi battenti la bandiera nazionale. Tuttavia, lo sbarco di merci provenienti dall'estero, da parte di navi mercantili di una Parte contraente, che navighino da un porto all'altro dell'altra Parte contraente, non verra' considerato come cabotaggio. ARTICOLO 7. Ciascuna Parte contraente accordera' nei propri porti, alle navi dell'altra Parte contraente, lo stesso trattamento previsto per le proprie navi per quanto riguarda la riscossione dei diritti e tasse portuali, nonche' il libero accesso ai porti, il loro uso e le facilitazioni di ogni specie da essa concesse alla navigazione e alle operazioni commerciali per le navi ed i loro equipaggi, i passeggeri e le merci, come anche l'assegnazione dei posti di ormeggio, e le agevolazioni di carico e scarico. ARTICOLO 8. Le due Parti contraenti prenderanno, nell'ambito della loro legislazione e dei loro regolamenti portuali, le misure necessarie per semplificare il disbrigo delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie, vigenti nei porti stessi. Le due Parti si accorderanno un trattamento non discriminante per quanto riguarda tali formalita'. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali per quanto riguarda l'applicazione della legislazione e della regolamentazione doganale, la sanita' pubblica e le altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la protezione contro l'inquinamento marino, la tutela delle vite umane, il trasporto di merci pericolose, il controllo delle merci e l'ammissione degli stranieri, nonche' ogni azione legale in tutti quei casi in cui fosse coinvolta la responsabilita' civile dell'altra Parte contraente, al momento della sosta in un porto della prima Parte, rimanendo inteso che ogni legislazione e regolamento nazionale in materia, di una Parte, dovra' essere comunicata, nei termini prestabiliti, all'altra Parte. ARTICOLO 9. Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera' la nazionalita' delle navi dell'altra Parte sulla base dei documenti di bordo, rilasciati dalle competenti Autorita', in conformita' alle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. ARTICOLO 10. Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera' tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte, relativi alle loro attrezzature, al loro equipaggio, alla loro stazza e ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorita' competenti, in conformita' alle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. I calcoli di stazza delle navi delle due Parti contraenti saranno effettuati in conformita' alle leggi e regolamenti vigenti nei porti di scalo di ciascuna delle due Parti. ARTICOLO 11. Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera' i documenti di identita' dei marittimi rilasciati dalle competenti Autorita' dell'altra Parte contraente, il cui modello e' allegato al presente accordo. Tali documenti d'identita' sono, per il Regno del Marocco, "Le Livret Maritime" e, per la Repubblica italiana, "Il Libretto di Navigazione". ARTICOLO 12. Le persone munite del documento d'identita' previsto all'articolo 11 del presente accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorita' portuali, possono, senza necessita' di visto, nel corso della sosta della nave nel porto di scalo, scendere a terra e trattenersi nell'ambito del comune in cui si trova il suddetto porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, tali persone saranno tenute a sottoporsi ai controlli regolamentari. ARTICOLO 13. 1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti, titolari di uno dei documenti di cui all'articolo 11 del presente Accordo, sara' consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, senza necessita' di visto, a condizione che siano in possesso di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dalle competenti Autorita' del loro Paese. 2) Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi, cittadini dell'altra Parte, che viaggiano muniti del loro libretto professionale e di un'autorizzazione di imbarco o di sbarco e' limitato ad una durata di quindici giorni consecutivi che potra' eccezionalmente essere prorogata, per validi motivi, la cui valutazione spetta alle competenti Autorita'. Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna a riammettere senza formalita' sul suo territorio, qualsiasi persona titolare del documento di cui al comma primo del presente articolo e da essa rilasciato, anche nel caso in cui la nazionalita' dell'interessato fosse messa in dubbio. ARTICOLO 14. Qualora un membro dell'equipaggio, titolare del documento di identita' di cui all'articolo 11, sbarchi in un porto dell'altra Parte contraente per motivi di salute, ragioni di servizio o per altri motivi riconosciuti come validi dalle Autorita' locali, queste ultime rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero, soggiornare sul suo territorio e possa sia tornare nel suo Paese d'origine, sia raggiungere un altro porto d'imbarco. Per le necessita' della navigazione, il Comandante di una nave che si trova in un porto dell'altra Parte contraente, o un membro dell'equipaggio da lui designato, sara' autorizzato a recarsi presso l'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera, o presso il rappresentante della Societa' proprietaria della nave o che l'ha presa in noleggio. ARTICOLO 15. Le due Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso o il soggiorno sul loro territorio a qualsiasi persona in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 11 la cui presenza fosse ritenuta indesiderabile. ARTICOLO 16. Le Autorita' dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione di competenza della Direzione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso dell'Agente consolare o diplomatico, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del Comandante. Tranne che su richiesta o con il consenso dell'Agente consolare o diplomatico o del Comandante, le Autorita' dello Stato di residenza non interverranno in nessuna questione che sorga a bordo se non per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine pubblico, o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere disordini nei quali fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio. Le Autorita' dello Stato di residenza non intraprenderanno alcuna azione legale relativa, alle infrazioni commesse a bordo, a meno che tali infrazioni non presentino una delle seguenti condizioni: a) abbiano pregiudicato la tranquillita' o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla sanita' pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla protezione dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo; b) siano state commesse da o contro persone estranee all'equipaggio, o cittadini dello Stato di residenza; c) siano passibili di una pena che privi della liberta' per un minimo di cinque anni secondo le legislazioni di ambedue le Parti contraenti. Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia intenzione delle Autorita' dello Stato di residenza di arrestare o di interrogare una persona che si trova a bordo, o di confiscare i suoi beni, o di procedere ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali Autorita' avviseranno, in tempo opportuno, l'Agente consolare o diplomatico competente affinche' egli possa assistere a tali visite, investigazioni o arresti. L'avviso dato a tal fine dovra' riportare un'ora precisa e, se l'Agente consolare o diplomatico non si reca nel luogo indicato o non vi si fa rappresentare, si procedera' in sua assenza. Un'analoga procedura sara' seguita qualora al Comandante o ai membri dell'equipaggio fosse richiesto di rilasciare dichiarazioni al cospetto delle giurisdizioni o delle Amministrazioni locali. Tuttavia, in caso di delitto grave o flagranza, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto l'Agente consolare o diplomatico dei provvedimenti di urgenza che hanno dovuto adottare. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle normali investigazioni concernenti le dogane, la sanita', l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza. ARTICOLO 17. 1) Qualora una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti si areni o faccia naufragio nelle acque territoriali dell'altra Parte, la nave, le persone ed il cargo saranno debitamente soccorsi e godranno degli stessi privilegi e vantaggi di cui beneficerebbero in circostanze analoghe le navi, le persone ed i carghi dell'altra Parte, in conformita' alle disposizioni legali di quest'ultima. 2) Tutti gli emolumenti, tasse, diritti e spese relativi ad operazioni di tale natura sono applicati in conformita' alle leggi, regolamenti e tariffe in vigore in ciascuno dei due Stati. 3) La nave che ha subito un'avaria, i suoi attrezzi ed apparecchiature, il suo carico, i suoi pezzi di ricambio, le sue provviste di bordo, non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale o dazio d'importazione, sempre che, in caso di sbarco, non vengano destinati al consumo o utilizzati sul posto. ARTICOLO 18. Tutti i pagamenti concernenti il noleggio delle navi, i diritti portuali, le spese di riparazione e di servizio, l'imbarco e lo sbarco, il nolo per il trasporto delle merci e l'approvvigionamento delle navi nel porto di una delle Parti, nonche' gli altri pagamenti, saranno effettuati in termini di tempo ragionevoli, in una valuta liberamente convertibile e trasferibile. ARTICOLO 19. Per garantire l'applicazione del presente Accordo, facilitare le consultazioni sui principali problemi di reciproco interesse e contribuire alla risoluzione delle controversie eventualmente risultanti da tale applicazione, una Commissione mista permanente sara' creata dalle due Parti. Essa si riunira' una volta l'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o piu' di frequente su richiesta dell'una o dell'altra Parte. Per qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione del presente Accordo e che non potesse risolversi mediante le vie di cui qui sopra, le Parti contraenti si riservano la possibilita' di adire, di comune accordo, un arbitro che abbia il gradimento di ambedue. ARTICOLO 20. 1) Le Parti contraenti collaboreranno strettamente per lo sviluppo delle loro industrie di costruzione, di riparazione e del materiale navale, per il potenziamento della loro flotta commerciale, per la costruzione e la gestione dei loro porti marittimi e di tutte le installazioni ed attrezzature destinate al trasbordo delle merci e al trattamento delle navi, compresa ogni attrezzatura di aiuto alla navigazione. 2) L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1) sara', all'occorrenza, oggetto di Accordi particolari, tranne che nei settori nei quali tali Accordi siano gia' stati conclusi fra le Parti ARTICOLO 21. 1) Le Parti contraenti si accorderanno reciprocamente per l'accesso dei loro cittadini alle societa' ed enti di trasporto marittimo e di gestione portuale per esigenze di formazione professionale: e' di competenza di questo settore l'istruzione degli ufficiali, nonche' quella dei tecnici di tutte le specializzazioni di trasporto marittimo e di gestione portuale. Tali agevolazioni potranno includere l'imbarco di ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sulle navi dell'altra Parte. Le due Parti si accorderanno per una completa cooperazione in materia di assistenza tecnica, di scambi di personale, di formazione professionale e di aiuto materiale e tecnico per la formazione di detto personale. 2) L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1) sara', all'occorrenza, oggetto di Accordi particolari, tranne che nei casi in cui tali Accordi siano gia' stati conclusi fra le Parti. ARTICOLO 22. Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure richieste dalla sua Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo, che acquistera' efficacia il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica. Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni. E' rivedibile in ogni momento, per reciproco accordo. E' tacitamente rinnovabile per un ulteriore simile periodo, tranne denuncia, in qualsiasi momento, da parte di una delle Parti contraenti, con preavviso di un anno. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Rabat, il 15 aprile 1982. In doppio originale, in lingua francese.