LEGGE 24 luglio 1985, n. 434

Type Legge
Publication 1985-07-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6 del trattato stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Treaty

NAIROBI TREATY ON THE PROTECTION OF THE OLIMPIC SYMBOL Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. TRATTATO DI NAIROBI SULLA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO Adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 ARTICOLO 1. (Obbligo degli Stati). Ogni Stato parte al presente Trattato ha l'obbligo, conformemente agli articoli 2 e 3, di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proibire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato olimpico internazionale stesso. La definizione e la rappresentazione grafica del citato simbolo sono riprodotti in Allegato.

Trattato-art. 2

ARTICOLO 2. (Eccezioni all'obbligo). (1) L'obbligo di cui all'articolo 1 non vincolera' alcuno Stato parte del presente Trattato nei confronti di: (i) alcun marchio che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico qualora tale marchio sia stato registrato in quello Stato prima della data di entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato, o durante un periodo nel quale, nello stesso, l'obbligo di cui all'articolo 1 e' considerato sospeso in virtu' dell'articolo 3; (ii) l'uso continuato per fini commerciali di un marchio o altro segno, che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, in tale Stato, da parte di una persona o impresa che abbia iniziato legalmente tale uso nello Stato citato prima della data in cui il presente Trattato entra in vigore nello Stato stesso o nel corso di un qualsiasi periodo durante il quale, in quello Stato, l'obbligo di cui all'articolo 1 sia ritenuto sospeso in virtu' dell'articolo 3. (2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) (i) si applicano anche ai marchi la cui registrazione ha effetto nello Stato in virtu' di una registrazione conforme ad un Trattato di cui tale Stato sia parte. (3) L'uso, con l'autorizzazione della persona o dell'impresa di cui al paragrafo (1) (ii), e' considerato, ai fini del citato paragrafo, come uso da parte della citata persona o impresa. (4) Nessuno Stato parte del presente Trattato ha l'obbligo di interdire l'uso del simbolo olimpico se tale simbolo e' impiegato dai mezzi di comunicazione di massa a fini informativi sul movimento olimpico o sulle sue attivita'.

Trattato-art. 3

ARTICOLO 3. (Sospensione dell'obbligo). L'obbligo di cui all'articolo 1 puo' essere considerato sospeso da uno Stato parte al presente Trattato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico in tale Stato e relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.

Trattato-art. 4

ARTICOLO 4. (Eccezioni al capitolo I). Le disposizioni del capitolo I, nei confronti di Stati parte al presente Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, altri raggruppamenti economici o altri raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i loro obblighi assunti in virtu' dello strumento istitutivo di tale unione, zona o altro raggruppamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di beni o servizi.

Trattato-art. 5

ARTICOLO 5. (Condizioni per divenire parti al Trattato). (1) Ogni Stato membro dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (qui di seguito indicata come "l'Organizzazione") o della Unione internazionale (di Parigi) per la protezione della proprieta' industriale (qui di seguito indicata come "Unione di Parigi") puo' divenire parte al presente Trattato mediante: (i) la firma seguita dal deposito di uno strumento di ratifica accettazione o approvazione, o (ii) il deposito di uno strumento di adesione. (2) Ogni Stato non ricadente tra quelli di cui al paragrafo (1) che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata collegata alle Nazioni Unite puo' divenire parte al presente Trattato depositando uno strumento di adesione. (3) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione vengono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito indicato come "il Direttore generale").

Trattato-art. 6

ARTICOLO 6. (Entrata in vigore del Trattato). (1) Nei confronti dei tre Stati che depositano per primi i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui il terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e' stato depositato. (2) Nei confronti di ogni altro Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entra in vigore un mese dopo il giorno in cui tale strumento e' stato depositato.

Trattato-art. 7

ARTICOLO 7. (Denuncia del Trattato). (1) Ogni Stato puo' denunciare il presente Trattato con notifica indirizzata al Direttore generale. (2) La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.

Trattato-art. 8

ARTICOLO 8. (Firma e lingue del Trattato). (1) Il presente Trattato e' firmato in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. (2) I testi ufficiali sono determinati dal Direttore generale, dopo consultazioni con i governi interessati, nelle lingue araba, tedesca, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che la Conferenza dell'Organizzazione o l'Assemblea dell'Unione di Parigi possono designare. (3) Il presente Trattato rimane aperto alla firma a Nairobi fino al 31 dicembre 1982, e successivamente a Ginevra fino al 30 giugno 1983.

Trattato-art. 9

ARTICOLO 9. (Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato). (1) L'originale del presente Trattato, una volta non piu' aperto alla firma a Nairobi, verra' depositato presso il Direttore generale. (2) Il Direttore generale trasmettera' due copie del presente Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato. (3) Il Direttore generale registrera' il presente Trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Trattato-art. 10

ARTICOLO 10. (Notifiche). Il Direttore generale notifichera' agli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2): i) le firme di cui all'articolo 8; ii) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 5 (3); iii) la data di entrata in vigore del Trattato secondo l'articolo 6 (1); iv) ogni denuncia notificata in virtu' dell'articolo 7.

Allegato-art. 1

ALLEGATO Il simbolo olimpico consiste in cinque cerchi intrecciati: blu, giallo, nero, verde e rosso, disposti in questo ordine da sinistra a destra. Esso consiste dei soli cerchi olimpici, siano essi raffigurati in un unico colore o in colori differenti.

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