LEGGE 24 luglio 1985, n. 435

Type Legge
Publication 1985-07-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 17 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE Preambolo LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci, CONSIDERANDO la necessita' di agevolare il passaggio dette merci alle frontiere, CONSTATANDO che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo, RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalita', alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia, CONVINTE che l'armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisca uno dei mezzi fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione s'intende: a) Per "dogana", i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e all'esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l'altro, all'importazione, al transito e all'esportazione di merci.; b) Per "controllo doganale", l'insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto dette leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare; c) Per "ispezione medico-sanitaria", un'ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell'ispezione veterinaria; d) Per "ispezione veterinaria", l'ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonche' l'ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali; e) Per "ispezione fito-sanitaria d'ispezione destinata ad impedire la diffusione e l'introduzione al di la' delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali; f) Per "controllo di conformita' alle norme tecniche", il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative; g) Per "controllo di qualita'", qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualita', internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative; h) Per "servizio di controllo", qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito delle merci.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 - Obiettivo Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalita' nonche' il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalita' d'applicazione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 - Campo d'applicazione 1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o piu' frontiere marittime, aeree o terrestri. 2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 - Coordinamento dei controlli Le Parti contraenti s'impegnano, entro i limiti del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l'intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 - Mezzi a disposizione dei servizi Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinche', nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione: a) Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico; b) Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico; c) Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinche' agiscano in conformita' degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 - Cooperazione internazionale Le Parti contraenti s'impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessita', a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 - Cooperazione tra paesi vicini Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che cio' sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare: a) Si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni; b) Si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza - degli orari di apertura dei posti di frontiera, - dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attivita', - delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 - Scambio di informazioni Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' alle condizioni risultanti dagli allegati.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 - Documenti 1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula-quadro delle Nazioni Unite. 2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purche' siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticita' e certificazione, e purche' siano leggibili e comprensibili. 3. Le Parti contraenti vigileranno affinche' i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformita' con la legislazione ad essi relativa.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 - Merci in transito 1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino; terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale. Le Parti contraenti faranno il possibile per prevedere un'estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale. 2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unita' di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 - Ordine pubblico 1. Nessuna disposizione detta presente Convenzione e' di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralita' pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale 6 della proprieta' industriale, commerciale e intellettuale. 2. Tuttavia, ogni qualvolta cio' sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 - Misure d'urgenza 1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengono meno i motivi. 2. Ogni qualvolta sara' possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 - Allegati 1. Gli allegati alla presente Convenzione fanno parte integrante della Convenzione stessa. 2. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformita' alla procedura stabilita agli articoli 22 o 24.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 - Rapporti con altri trattati Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le Parti contraenti alla presente Convenzione abbiano concluso prima di divenire Parti contraenti di quest'ultima.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 La presente Convenzione non e' di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o piu' Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purche' non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione, depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e' aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente Convenzione. 2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno - per le questioni che rientrano nella loro competenza - esercitare a proprio nome i diritti e assumere le responsabilita' che la presente Convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto. 3. Gli Stati cui sopra possono divenire Parti contraenti alla presente Convenzione; a) Depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato; ovvero b) Depositando uno strumento di adesione. 4. La presente Convenzione sara' aperta dall'1 aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1. 5. A partire dall'1 aprile 1983, la Convenzione sara' aperta anche alla loro adesione. 6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 - Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione. 4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformita' alla procedura di cui all'articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sara' considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 - Denuncia 1. Qualsiasi Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 - Estinzione Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cessera' di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 - Composizioni delle vertenze 1. Qualsiasi vertenza fra due o piu' Parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sara' imposta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo. 2. Qualsiasi vertenza tra due o piu' Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sara' deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale cosi' costituito: ciascuna delle parti in lite designera' un arbitro e questi arbitri a loro volta designeranno un altro arbitro che sara' il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potra' chiedere al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 3. La decisione del tribunale arbitrate costituito in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 sara' definitiva ed avra' forza vincolante per le Parti in lite. 4. Il tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento interno. 5. Il tribunale arbitrale adottera' le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale. 6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potra' essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinche' sia giudicata dallo stesso. 7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrate. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 - Riserve 1. Qualsiasi Parte contraente potra', nel momento in cui firmera', ratifichera' accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira', dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 20 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso. 2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato delle riserve in conformita' del paragrafo i del presente articolo potra', in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sara' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 - Procedura di emendamento della presente Convenzione 1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potra' essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo. 2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verra' esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformita' del regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sara' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraente per accettazione. 3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrera' in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui e' stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente Convenzione. 4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterra' che l'emendamento non e' stato accolto ed e' pertanto privo di effetti.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 - Richieste, comunicazioni e obiezioni Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati membri di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtu' dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.

Convenzione-art. 24

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