LEGGE 24 luglio 1985, n. 436
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
NOTA Nota all'art. 1: La convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, e' stata ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 13 aprile 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 5 del protocollo stesso.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocole additionel
PROTOCOLE ADDITIONNEL a la Convention europeenne d'entraide judiciarie en matiere penale Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo aggiuntivo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo; desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della Convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in appresso chiamata "la Convenzione"); considerando altresi' che e' opportuno completare detta Convenzione sotto taluni altri punti di vista; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Le Parti contraenti non eserciteranno il diritto, di cui all'articolo 2 a) della Convenzione, di rifiutare la reciproca assistenza giudiziaria per il solo motivo che la domanda si riferisce ad un reato che la Parte richiesta considera come reato fiscale.
Protocollo aggiuntivo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Nel caso in cui una Parte contraente si e' riservata la facolta' di subordinare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro di oggetti alla condizione che il reato che motiva la rogatoria sia punibile secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta, tale condizione sara' soddisfatta, per quanto concerne i reati fiscali, se il reato e' punibile secondo la legge della Parte richiedente e corrisponde ad un reato della stessa natura secondo la legge della Parte richiesta. 2. La domanda non potra' essere respinta a motivo che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o che non contiene lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente.
Protocollo aggiuntivo-art. 3
ARTICOLO 3. La Convenzione si applichera' altresi': a) alla notificazione degli atti riguardanti l'esecuzione di una pena, il recupero di una pena pecuniaria e il pagamento di spese processuali; b) alle misure relative alla sospensione condizionale, alla pronuncia di una pena o alla sua esecuzione, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o all'interruzione della sua esecuzione.
Protocollo aggiuntivo-art. 4
ARTICOLO 4. L'articolo 22 della Convenzione e' completato dal testo seguente, costituendo l'articolo 22 originale della Convenzione il paragrafo 1 e le disposizioni qui in appresso il paragrafo 2: "2. Inoltre, ogni Parte contraente che ha provveduto agli avvisi succitati comunichera' alla Parte interessata, a sua richiesta, in casi particolari, copie delle sentenze e delle misure di cui trattasi, nonche' ogni altra informazione relativa, per consentirgli di esaminare se esse richiedano misure sul piano interno. Tale comunicazione si fara' tra i Ministeri della giustizia interessati".
Protocollo aggiuntivo-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sara' soggetto a ratifica, accettazione o d'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il Protocollo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 3. Esso entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratifichera', lo accettera' o l'approvera' successivamente, 90 giorni dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione od approvazione. 4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' ratificare, accettare od approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o antecedentemente ratificato la Convenzione.
Protocollo aggiuntivo-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Ogni Stato che ha aderito ala Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che diverra' efficace 90 giorni dopo la data del deposito.
Protocollo aggiuntivo-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, od adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' il presente Protocollo. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale e' qualificato a trattare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diverra' efficace 6 mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo aggiuntivo-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Le riserve formulate da una Parte contraente concernenti una disposizione della Convenzione si applicheranno al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o d'adesione. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni fatte in virtu' dell'articolo 24 della Convenzione. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che si riserva il diritto: a) di non accettare il Titolo I o di accettarlo soltanto per quanto concerne taluni reati o categorie di reati contemplati dall'articolo 1, o di non dare esecuzione alle commissioni rogatorie per fini di perquisizione o sequestro d'oggetti in materia di reati fiscali; b) di non accettare il Titolo II; c) di non accettare il Titolo III. 3. Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo che precede, puo' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento. 4. Una Parte contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata in merito ad una disposizione della Convenzione o che ha formulato una riserva in merito ad una disposizione del presente Protocollo non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte contraente: tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionata, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata. 5. Non e' ammessa nessun'altra riserva alle disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo aggiuntivo-art. 9
ARTICOLO 9. Le disposizioni del presente Protocollo non ostacolano le norme piu' dettagliate contenute negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti contraenti in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione.
Protocollo aggiuntivo-art. 10
ARTICOLO 10. Il Comitato europeo per i Problemi criminali del Consiglio d'Europa seguira' l'esecuzione del presente Protocollo e facilitera', ove necessario, il regolamento amichevole di ogni difficolta' derivante dall'esecuzione del Protocollo.
Protocollo aggiuntivo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Ogni Parte contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto 6 mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale. 3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.
Protocollo aggiuntivo-art. 12
ARTICOLO 12. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla Convenzione: a) ogni firma del presente Protocollo; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' agli articoli 5 e 6; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8; f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8; g) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8; h) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia avra' effetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A STRASBURGO, addi' 17 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
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