LEGGE 24 luglio 1985, n. 437

Type Legge
Publication 1985-07-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.

NOTA Nota all'art. 1: La convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, e' stata approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1948.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocollo

PROTOCOLE portant amendement de la Convention relative a' l'Aviation civile internationale signe' a' Montreal le 6 octobre 1980 Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO RELATIVO AD UN EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FIRMATO A MONTREAL IL 6 OTTOBRE 1980. L'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, essendosi riunita nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980, avendo preso atto delle risoluzioni A 21-22 e A 22-28 sull'affitto, noleggio e interscambio di aeromobili nei servizi internazionali, avendo preso atto del progetto di emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale redatto dalla ventitreesima sessione del comitato giuridico, avendo preso atto che e' desiderio comune degli Stati contraenti istituire una norma per il trasferimento di talune funzioni e doveri dallo Stato di registrazione allo Stato del vettore dell'aeromobile in caso di affitto, noleggio o interscambio o altro interesse simili relative a detto aeromobile, avendo ritenuto necessario emendare, per il motivo suddetto, la convenzione sull'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944, 1) approva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 94 (a) della succitata convenzione, il seguente emendamento proposto alla convenzione stessa: Inserire dopo l'articolo 83 il seguente nuovo articolo 83-bis: "ARTICOLO 83-bis. (Trasferimento di talune funzioni e doveri) a) Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 12, 30, 31 e 32 (a), qualora un aeromobile registrato in uno Stato contraente sia gestito in base ad un accordo di affitto, noleggio o interscambio dell'aeromobile o altra intesa simile da un vettore che ha la sua sede principale di affari o, in mancanza di essa, la residenza abituale in un altro Stato contraente, lo Stato di registrazione puo', previo accordo con tale altro Stato, trasferirgli in tutto o in parte le sue funzioni e doveri quale Stato di registrazione rispetto a detto aeromobile, ai sensi degli articoli 12, 30, 31 e 32 (a). Lo Stato di registrazione verra' sollevato da ogni responsabilita' rispetto alle funzioni e ai doveri cosi' trasferiti. b) Il trasferimento non avra' effetto nei confronti di altri Stati contraenti prima che l'accordo tra Stati in cui esso e' contemplato sia stato registrato presso il Consiglio e reso pubblico in applicazione dell'articolo 83, ovvero prima che l'esistenza e la finalita' dell'accordo siano state comunicate direttamente alle autorita' dell'altro Stato contraente o Stati interessati da uno Stato che e' parte dell'accordo stesso. c) Le disposizioni dei paragrafi (e) e (b) di cui sopra saranno altresi' applicabili ai casi previsti dall'articolo 77", 2) specifica, in ottemperanza alle disposizioni di detto articolo 94 (a) della citata convenzione, che il numero degli Stati contraenti in base alla cui ratifica l'emendamento proposto entrera' in vigore e' di novantotto, e 3) decide che il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile rediga un protocollo nelle lingue inglese, francese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede, che includa l'emendamento proposto di cui sopra unitamente a quanto specificato qui di seguito: a) Il protocollo verra' firmato dal Presidente della assemblea e dal suo Segretario generale. b) Il protocollo sara' aperto alla ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla summenzionata convenzione sull'aviazione civile internazionale. c) Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. d) Il protocollo entrera' in vigore, per gli Stati che lo abbiano ratificato, alla data in cui il novantottesimo strumento di ratifica e' cosi' depositato. e) Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data di deposito di ciascuna ratifica del protocollo. f) Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati aderenti alla convenzione la data in cui il protocollo entra in vigore. g) Rispetto a qualsiasi Stato contraente che ratifichi il protocollo successivamente alla data summenzionata, il protocollo entrera' in vigore all'atto del deposito del rispettivo strumento di ratifica presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Di conseguenza, conformemente al succitato atto dell'assemblea, il presente protocollo e' stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione. In fede di che, il Presidente ed il Segretario generale della summenzionata ventitreesima sessione dell'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, all'uopo debitamente autorizzati dalla assemblea, firmano il presente protocollo. Fatto a Montreal, il sesto giorno di ottobre dell'anno millenovecentottanta, in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo restera' depositato presso gli archivi dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e copie certificate dello stesso verranno trasmesse dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944. R. S. Nyaga Yves Lambert Presidente della ventitreesima Segretario generale sessione dell'assemblea

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.