LEGGE 30 luglio 1985, n. 438
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 10 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accord
Accord europeen sur le transfert de la responsabilite' a' l'egard des refugies Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. Accordo europeo sul trasferimento della responsabilita' verso i rifugiati Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo, considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una maggiore unione tra i propri membri; desiderando facilitare l'applicazione dell'articolo 28 della convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, e dei paragrafi 6 e 11 del relativo allegato, in particolare per quanto attiene al caso in cui un rifugiato abbia legalmente ottenuto la residenza nel territorio di un'altra parte contraente; preoccupati, in modo particolare, di specificare - in uno spirito liberale ed umanitario - le condizioni in base alle quali la responsabilita' dell'emissione di un documento di viaggio viene trasferita da una parte contraente ad un'altra: ritenendo auspicabile regolare questa materia in modo uniforme tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Ai fini del presente accordo: a per "rifugiato" s'intende una persona cui si applichi la convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967; b per "documento di viaggio" s'intende il documento di viaggio emesso in virtu' della succitata convenzione; c per "primo Stato" s'intende uno Stato, parte del presente accordo, che abbia emesso un tale documento di viaggio; d per "secondo Stato" s'intende un altro Stato, parte del presente accordo, in cui un rifugiato, titolare di un documento di viaggio emesso dal primo Stato, si trova.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Si considerera' trasferita la responsabilita' allo, scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato con l'assenso delle autorita' di detto Stato o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio, o su basi permanenti o per un periodo che superi la validita' del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrera' a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo. Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorita' del secondo Stato. 2. Per il calcolo del periodo specificato dal paragrafo 1 del presente articolo: a i soggiorni autorizzati esclusivamente per motivi di studio, addestramento o cure mediche non verranno computati; b i periodi di detenzione del rifugiato a seguito di condanna penale non verranno computati; c i periodi durante i quali al rifugiato viene permesso di restare nel territorio del secondo Stato in attesa di un appello contro una decisione che gli rifiuta la residenza o una misura di allontanamento dal territorio saranno computati solo ove la decisione di appello sia favorevole per il rifugiato; d i periodi durante i quali il rifugiato lascia, su basi temporanee, il territorio del secondo Stato per non piu' di tre mesi consecutivi o, per piu' volte, per non piu' di sei mesi complessivi, verranno computati, in quanto tali assenze non verranno ritenute come sospensioni o interruzioni della permanenza. 3. La responsabilita' verra' anche ritenuta come trasferita se la riammissione del rifugiato nel primo Stato non puo' piu' essere richiesta ai sensi dell'articolo 4.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Fino alla data del trasferimento di responsabilita', il documento di viaggio verra' prorogato o rinnovato dal primo Stato. 2. Al rifugiato non verra' richiesto di lasciare il secondo Stato per ottenere la proroga o il rinnovo del suo documento di viaggio ed egli potra' per questo scopo rivolgersi alle missioni diplomatiche o ai consolati del primo Stato.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Fintantoche' non sia avvenuto un trasferimento di responsabilita', conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, il rifugiato verra' riammesso nel territorio del primo Stato in qualsiasi momento, anche dopo lo scadere del documento di viaggio. In quest'ultimo caso, la riammissione si avra' su semplice richiesta da parte del secondo Stato, a condizione che la richiesta sia fatta entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio. 2. Se le autorita' del secondo Stato non conoscono dove il rifugiato si trovi e per questa ragione non sono in grado di fare la richiesta di cui al paragrafo 1 entro i sei mesi successivi alla scadenza del documento di viaggio, tale richiesta dovra' essere fatta entro i sei mesi successivi al momento in cui il secondo Stato viene a conoscenza del luogo in cui si trova il rifugiato, ma in nessun caso oltre i due anni successivi alla scadenza del documento di viaggio.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Dalla data del trasferimento di responsabilita': a) cessera' la responsabilita' del primo Stato di prorogare o rinnovare il documento di viaggio del rifugiato; b) il secondo Stato sara' responsabile dell'emissione di un nuovo documento di viaggio a favore del rifugiato. 2. Il secondo Stato informera' il primo Stato del fatto che il trasferimento di responsabilita' ha avuto luogo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Dopo la data del trasferimento di responsabilita', il secondo Stato dovra', ai fini del ricongiungimento della famiglia e per ragioni umanitarie, facilitare l'ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Le autorita' competenti delle parti potranno comunicare direttamente tra loro per quanto attiene all'applicazione del presente accordo. Dette autorita' verranno specificate da ciascuno Stato, al momento in cui esprimera' il proprio assenso ad essere vincolato dal presente accordo, attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo pregiudichera' i diritti ed i benefici che siano stati o potrebbero essere concessi ai rifugiati indipendentemente dal presente accordo. 2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo dovra' essere interpretata nel senso d'impedire ad una parte di estendere i benefici del presente accordo a persone che non soddisfino le condizioni ivi prescritte. 3. Le disposizioni di accordi bilaterali conclusi tra le parti relative al trasferimento di responsabilita' per l'emissione di documenti di viaggio in virtu' della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, o alla riammissione dei rifugiati in mancanza di un tale trasferimento, cesseranno di essere applicabili a partire dalla data d'entrata in vigore del presente accordo tra tali parti. Non saranno pregiudicati i diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati, ai sensi di detti accordi.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Il presente accordo sara' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che potranno esprimere il loro assenso ad esservi vincolati attraverso: a la firma senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; oppure b la firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro assenso ad essere vincolati dall'accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9. 2. Nei confronti di ogni Stato membro che esprime successivamente il proprio assenso ad essere vincolato dall'accordo, esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ad aderire all'accordo qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio e che sia parte della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, oppure, a seconda del caso, del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967. La decisione di fare tale invito dovra' essere adottata con la maggioranza prevista nell'articolo 20 d. dello statuto e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di far parte del Comitato. 2. Nei confronti di ogni Stato aderente, l'accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. 1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui il presente accordo si applichera'. 2. Qualsiasi Stato puo', in qualsiasi momento successivo e per mezzo di una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, l'accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario generale. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potra', rispetto a qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 12, il presente accordo si applichera' a ciascuna parte tenuto conto delle stesse limitazioni e riserve applicabili ai suoi obblighi ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi di una o di entrambe le riserve previste nell'allegato al presente accordo. Non puo' essere fatta alcuna altra riserva. 2. Qualsiasi Stato contraente che abbia formulato una riserva, ai sensi del paragrafo che precede, puo' ritirarla interamente o in parte mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale. 3. Una parte che abbia formulato una riserva rispetto ad una qualsiasi disposizione del presente accordo non puo' pretendere l'applicazione di detta disposizione da parte di qualsiasi altra parte; tuttavia, essa puo', qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. 1. Le difficolta' relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo verranno risolte a mezzo di consultazioni dirette tra le autorita' amministrative competenti e, se del caso, attraverso i canali diplomatici. 2. Ogni controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'applicazione, del presente accordo che non sia, stato, possibile risolvere attraverso un negoziato o altro mezzo verra', su richiesta di una qualsiasi parte in causa, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte dovra' nominare un arbitro ed i due arbitri nomineranno il terzo arbitro. Se una delle parti non avra' nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, esso sara' nominato, su richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo. Se quest'ultimo fosse un cittadino di una delle parti in causa, questa funzione verra' svolta dal Vicepresidente della Corte, o, qualora il Vicepresidente fosse un cittadino di una delle parti in causa, dal membro piu' anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti in causa. La stessa procedura dovra' essere osservata se gli arbitri non raggiungono una decisione sulla scelta del terzo arbitro. Il tribunale arbitrale fissera' la sua procedura. Le sue decisioni saranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sara' definitiva.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. 1. Qualsiasi parte potra' in qualsiasi momento denunciare il presente accordo a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Tale denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. 3. I diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati ai sensi del presente accordo non subiranno alcun pregiudizio nel caso di denuncia dell'accordo.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente accordo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) ogni data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente accordo. In fede di che, i sottoscritti, essendo stati debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Strasburgo, il 16° giorno di ottobre 1980, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato inviato ad aderire al presente accordo.
Allegato
ALLEGATO. Riserve. Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 14 del presente accordo, ogni Stato potra' dichiarare: 1. che, per quanto lo concerne, il trasferimento di responsabilita' in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 non si verifichera' in quanto esso ha autorizzato il rifugiato a restare sul proprio territorio per un periodo eccedente la validita' del documento di viaggio, esclusivamente per motivi di studio o di addestramento; 2. che esso non accettera' una richiesta di riammissione presentata sulla base delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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