LEGGE 8 agosto 1985, n. 439
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: "L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonchè alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attività è svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo. L'ISPE inoltre cura: 1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni; 2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative; 3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici. L'Istituto può essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento. L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto".
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