La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per fare fronte all'assolvimento dei suoi compiti, è autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
2.Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.