DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. 446
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1985
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 67
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della, Repubblica del 10 agosto 1981, n. 521, in prosieguo denominata "convenzione principale"; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. prof. Giuliano Amato - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Sergio Zavoli all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 24 gennaio 1985 si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a predisporre programmi televisivi e destinati a stazioni radiofoniche televisive di altri Paesi diretti alla diffusione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, con riguardo anche ai vari aspetti della vita italiana.
Convenzione - art. 2
Art. 2. Entro il mese di luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri impartira' alla RAI le direttive inerenti al piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 1, che dovra' essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di ottobre di ciascun anno per la durata della presente convenzione. Detto piano conterra' anche l'indicazione delle stazioni estere cui si propone di inviare i programmi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso. Detto piano, che varra' per l'anno successivo, dovra' essere inviato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'[art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19). La RAI si impegna a conservare ed a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la visione e l'ascolto, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi spediti almeno nel trimestre precedente, affinche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso. Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrera' altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.
Convenzione - art. 3
Art. 3. A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepira', per ciascuna ora di trasmissione, le somme seguenti: produzione TV a colori. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.423.000 copia videocassetta TV colori. . . . . . . . . . . . . . . L. 413.000 copia filmato TV colori. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.030.000 produzione radiofonica . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.666.000 copia programmi radiofonici . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000 Per le spese relative alla diffusione dei programmi nelle aree dell'America settentrionale e dell'America centro-meridionale, sostenute dagli uffici della RAI di New York e Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di L. 428.000.000. Ai suddetti costi si dovranno sommare eventuali oneri per occupazione del tempo di antenna dei trasmettitori stranieri, per l'affitto dei circuiti di collegamento (cavo, ponte radio, satellite), per diritti d'autore, diritti connessi e affini, per spese tecniche relative ad eventuali integrazioni dei programmi intese a valorizzare aspetti della vita delle comunita' locali, nonche' per eventuali iniziative volte alla divulgazione dei programmi e per indagini sull'ascolto e sul gradimento dei programmi stessi. Gli importi di cui al precedente comma, non potranno complessivamente superare la somma corrispondente al 15 % dell'onere totale della presente convenzione.
Convenzione - art. 4
Art. 4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata, firmata dai propri rappresentanti legali e corredata dalla distinta dei programmi realizzati con specifica indicazione della durata di ciascuno di essi nel corso dell'anno. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'[art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20).
Convenzione - art. 5
Art. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione puo' avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.
Convenzione - art. 6
Art. 6. I costi orari di cui all'art. 3 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari; per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo. Qualora nel mese di dicembre 1984 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in piu' o in meno, uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1983, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procedera' all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 3 con effetto dal 1 gennaio 1985. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento dei costi al 1 gennaio dei successivi anni di validita' della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre. La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi.
Convenzione - art. 7
Art. 7. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria.
Convenzione - art. 8
Art. 8. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi. Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potra' comminare l'applicazione alla societa' di una penalita' per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la societa' da eventuale responsabilita' verso terzi. Il pagamento della penalita' suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'articolo 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
Convenzione - art. 9
Art. 9. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), nonche' della convenzione principale in quanto applicabile.
Convenzione - art. 10
Art. 10. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della societa' concessionaria.
Convenzione - art. 11
Art. 11. Per il periodo dal 1 marzo 1982 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI relativi all'oggetto della convenzione stessa, verranno regolati dalla normativa precedente approvata con [decreto del Presidente della Repubblica n. 859 del 9 dicembre 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-12-09;859).
Convenzione - art. 12
Art. 12. La presente convenzione avra' decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, addi' 6 febbraio 1985 Per la Presidenza dei Ministri C.F. 80407020587 Il Sottosegretario di Stato on. prof. Giuliano AMATO Per la RAI - Radiotelevisione italiana C.F. 00709370589 Il presidente dott. Sergio ZAVOLI Registrata presso l'ufficio del registro atti privati di Roma in data 11 febbraio 1985, n. A/3014.
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