DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. 447

Type DPR
Publication 1985-06-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 6 e 87 della Costituzione; Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1984, n. 4; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

GAVA, Ministro delle poste a delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1985

Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 68

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1981, n. 521, in prosieguo denominata "convenzione principale"; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. prof. Giuliano Amato - Sottosegretario di;-Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Sergio Zavoli all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 24 gennaio 1985, si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI s'impegna ad effettuare trasmissioni radiotelevisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta. I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Convenzione - art. 2

Art. 2. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente attivati.

Convenzione - art. 3

Art. 3. La RAI si impegna ad effettuare un numero di 52 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua francese nonche' un numero di 78 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua francese, ripartite di regola rispettivamente in ore 1 e in ore 1,50 settimanali.

Convenzione - art. 4

Art. 4. La RAI predispone il piano di massima dei programmi che verra' inoltrato, entro il mese di ottobre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinche' la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalita' previste dalla [legge n. 103/1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;103) con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso. Allo stesso scopo la RAI mettera' a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi andati in onda non oltre il trimestre precedente, dei quali sia disponibile la registrazione. Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrera' altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Convenzione - art. 5

Art. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione puo' avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.

Convenzione - art. 6

Art. 6. A titolo di rimborso dell'onere derivante delle trasmissioni di cui all'art. 3 la RAI percepira' per ciascuna ora di trasmissione in lingua francese le somme seguenti: produzione TV a colori. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.082.000 produzione radiofonica . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.193.000 La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti corredata dalla distinta dei programmi effettuati con specifica indicazione dell'oggetto e della durata di ciascuno di essi. Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmettera' alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante la effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione. In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, i costi orari sopra citati potranno essere rivisti. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'[art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20).

Convenzione - art. 7

Art. 7. I costi orari di cui all'art. 6 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari; per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo. Qualora nel mese di dicembre 1984 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o entrambi parametri (indice del mese) oscillazioni in piu' o in meno uguali o superiori al 5% di convenzione e base per la revisione dei costi, si procedera' all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 6 con effetto dal 1 gennaio 1955. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento dei costi al 1 gennaio dei successivi anni di validita' della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre. La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione: entro un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi;

Convenzione - art. 8

Art. 8. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' o per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo si precede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi. Nell'ipotesi che venga, ritenuta inadempiente, l'amministrazione potra' comminare l'applicazione alla societa' una penalita' per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la societa' da eventuale responsabilita' verso terzi. Il pagamento della penalita' suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Convenzione - art. 10

Art. 10. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), nonche' della convenzione principale in quanto applicabili.

Convenzione - art. 11

Art 11. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della societa' concessionaria.

Convenzione - art. 12

Art. 12. La presente convenzione avra' decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. Le trasmissioni avranno inizio nel termine massimo di sei mesi dalla decorrenza della presente convenzione. Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, addi' 6 febbraio 1985 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri C.F. 80407020587 Il Sottosegretario di Stato on. prof. Giuliano AMATO Per la RAI - Radiotelevisione italiana C.F. 00709370589 Il presidente dott. Sergio ZAVOLI Registrata presso l'ufficio del registro atti privati di Roma in data 11 febbraio 1985 al n. A/3013.

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