LEGGE 25 luglio 1985, n. 448

Type Legge
Publication 1985-07-25
Ultimo aggiornamento 1985-08-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

1.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

2.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e il Regno ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

3.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

4.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

5.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

6.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;

7.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica araba siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

8.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica araba siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

9.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

10.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;

11.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

12.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972 tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da un lato e il Portogallo dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;

13.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da un lato e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;

14.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 1 aprile 1982;

15.Protocollo aggiuntivo alla convenzione ACP-CEE del 31 ottobre 1979 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981;

16.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione CECA-ACP del 31 ottobre 1979 tra gli Stati membri della Comunita' economica europea del carbone e dell'acciaio da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981.

NOTE Nota all'art. 1, punti da 1 a 8: Gli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' gli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 22 maggio 1978, n. 278. Nota all'art. 1, punti 9 e 10: L'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e il Marocco, dall'altro, nonche' l'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il suddetto Stato africano, firmati a Rabat il 27 aprile 1976 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 22 maggio 1978, n. 277. Nota all'art. 1, punto 11: L'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra non e' stato ratificato dall'Italia perche' firmato soltanto dal Consiglio C.E.E. Nota all'art. 1, punto 12: L'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e il Portogallo dall'altro, concernente i settori di competenza della predetta Comunita', firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 15 marzo 1973, n. 162. Nota all'art. 1, punti 13 e 14: L'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' l'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 14 aprile 1982, n. 326. Nota all'art. 1, punti 15 e 16: La seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e l'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 887

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 18, 11, 16, 11, 13, 10.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e il Regno Hascemita di Giordania firmato a Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA: Hasan ABU NIMAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione del Regno Hascemita di Giordania presso le Comunita' europee. ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Giordania il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valore".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari della Giordania secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Giordania, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Giordania non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari della Giordania. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali. I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Giordania, se il prodotto in questione e in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Giordania od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari della Giordania, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Giordania sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Giordania. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo I, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno Hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, in seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: - il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Giordania sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessario Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA LIBANESE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles, il 3 maggio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LIBANESE: Joseph DONATO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica libanese presso le Comunita' europee; ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Libano il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Libano secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984 - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla. Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Libano, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali, fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Libano non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari del Libano. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali. I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Libano, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario del Libano od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari del Libano, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31-05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 10 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Libano. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA LIBANESE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LA REPUBBLICA LIBANESE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, in seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: - il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Libano, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 2932, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo I corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Libano, e abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Libano sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Libano.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca o araba, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981. VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato, Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSOEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO: Ahmed Tawfik KHALIL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica araba d'Egitto presso le Comunita' europee. ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale, dichiarazioni e scambi di lettere ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Egitto il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari dell'Egitto secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo I corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, e' abolita il 1 gennaio 1931.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere ridurre della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari dell'Egitto, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dall'Egitto non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari dell'Egitto. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo I prendono la forma di contingenti globali. I contingenti globali per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno, i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario dell'Egitto, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario dell'Egitto od aumenta in proporzione il contingente globale. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotto di cui all'allegato II ed originari dell'Egitto, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari dell'Egitto. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esse entra in queste data, il protocollo entra in vigore il primo giorno.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA REPUBBLICA ELLENICA che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, e' abolita il 1 gennaio 1981.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' dodici dicembre millenovecentoottanta. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Narcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van SWINDEREN, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA: Mouaffac KOUDSI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica araba siriana presso le Comunita' europee, I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni e degli scambi di lettere ad esso allegati, che formano parte integrante di detto accordo, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari della Siria secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Siria, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Siria possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari della Siria. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e', aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie della Siria, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Siria o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari della Siria, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Siria. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione, apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a Nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione rei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED IL REGNO DEL MAROCCO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van SWINDEREN, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO: Zine EL Abidine SEBTI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Rappresentanza del Regno del Marocco presso la Comunita' economica europea; I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Rabat il 27 aprile 1976.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio 8 ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, e abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Marocco, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Marocco possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari del Marocco. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari del Marocco, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 11.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Marocco. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazione

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE MAROCCHINA Nel corso dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la delegazione marocchina ha formulato un certo numero di osservazioni in merito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 50 dell'accordo e da avviare in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita'. La delegazione marocchina ha fatto rilevare al riguardo la specificita' del caso greco e quindi la necessita' che, nelle ulteriori tappe dell'ampliamento, sia la procedura che il contenuto dell'adattamento vengano adeguati alla natura e all'entita' dei problemi posti dall'adesione dello Stato terzo interessato. Essa ha espresso in particolare il desiderio che per il futuro venga trovata un'adeguata formula di consultazione che consenta di cercare soluzioni parallelamente ai negoziati di adesione. La delegazione della Comunita' ha preso atto di queste osservazioni. La delegazione della Comunita' ha fatto presente, d'altro canto, che la Comunita' fara' il possibile per prendere in considerazione le preoccupazioni particolari dei suoi partner mediterranei, e quindi anche del Marocco, nel quadro dei suoi lavori sulle conseguenze di un nuovo ampliamento riguardo a Stati terzi. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

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