LEGGE 25 luglio 1985, n. 448
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
1.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;
2.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e il Regno ascemita di Giordania dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;
3.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;
4.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 3 maggio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica libanese dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;
5.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;
6.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica araba d'Egitto dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 1980;
7.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica araba siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;
8.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica araba siriana dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;
9.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;
10.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 27 aprile 1976 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da una parte e il Regno del Marocco dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'11 marzo 1982;
11.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;
12.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972 tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da un lato e il Portogallo dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 16 marzo 1982;
13.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da un lato e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 1° aprile 1982;
14.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione del 2 aprile 1980 tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 1 aprile 1982;
15.Protocollo aggiuntivo alla convenzione ACP-CEE del 31 ottobre 1979 tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981;
16.Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione CECA-ACP del 31 ottobre 1979 tra gli Stati membri della Comunita' economica europea del carbone e dell'acciaio da una parte e gli Stati ACP dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 ottobre 1981.
NOTE Nota all'art. 1, punti da 1 a 8: Gli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' gli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 22 maggio 1978, n. 278. Nota all'art. 1, punti 9 e 10: L'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e il Marocco, dall'altro, nonche' l'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il suddetto Stato africano, firmati a Rabat il 27 aprile 1976 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 22 maggio 1978, n. 277. Nota all'art. 1, punto 11: L'accordo di cooperazione del 22 luglio 1972, come modificato il 20 settembre 1976, tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri della stessa da una parte e il Portogallo dall'altra non e' stato ratificato dall'Italia perche' firmato soltanto dal Consiglio C.E.E. Nota all'art. 1, punto 12: L'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e il Portogallo dall'altro, concernente i settori di competenza della predetta Comunita', firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 15 marzo 1973, n. 162. Nota all'art. 1, punti 13 e 14: L'accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, nonche' l'accordo di cooperazione nei settori di competenza della CECA, tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Jugoslavia dall'altro, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980, con scambio di note di modifica, effettuato il 3 aprile 1981 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 14 aprile 1982, n. 326. Nota all'art. 1, punti 15 e 16: La seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e l'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979 sono stati ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 29 novembre 1980, n. 887
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 13, 10, 18, 11, 16, 11, 13, 10.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Stato aderente alle Comunita' europee, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e il Regno Hascemita di Giordania firmato a Bruxelles, il 18 gennaio 1977, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Renato RUGGIERO, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA: Hasan ABU NIMAH, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione del Regno Hascemita di Giordania presso le Comunita' europee. ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo ed alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' dell'atto finale e dichiarazioni ad esso allegati, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Giordania il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valore".
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari della Giordania secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Giordania, e' abolita il 1 gennaio 1981.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Giordania.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Giordania, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Giordania non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.
Protocollo-art. 9
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