LEGGE 25 luglio 1985, n. 448
ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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