DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1985, n. 452
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, secondo il quale i criteri per l'espletamento del concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente l'accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che espleta funzioni di polizia; Dato atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985; Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: E' approvato l'annesso regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 34
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato - art. 1
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO. Art. 1. Assunzione del personale L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami bandito su base nazionale. Il concorso di cui al precedente comma e' indetto con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato. Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La nomina a medico della Polizia di Stato, la frequenza al corso di formazione e le dimissioni dal corso stesso, sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 2
Art. 2. Bando di concorso Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nel ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) i documenti prescritti; d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c); e) il programma ed il diario delle prove di esame; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. La sede nella quale debbono avere luogo le prove scritte e' stabilita con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 3
Art. 3. Domande di partecipazione al concorso - Documentazione Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale in conformita' del modello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) il cognome ed il nome; 2) la data ed il luogo di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 5) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 6) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonche' il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 7) l'ordine professionale al quale sono iscritti indicando la data di iscrizione all'albo; 8) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa; 9) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneita' psico-fisica, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. I candidati che hanno titolo a concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', se intendono avvalersi della facolta' di sostenere le prove nella lingua italiana o tedesca, ai sensi delle vigenti disposizioni. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda nel caso in cui venga presentata direttamente, o dal comandante della nave ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'Autorita' consolare. Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. I concorrenti indicano nella domanda i titoli di cui allo art. 19 allegando la relativa documentazione, che deve essere altresi' conforme alla legge sul bollo. I candidati che hanno espresso nella domanda l'intenzione di concorrere ai posti riservati dovranno inoltre allegare i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui e' donata la riserva dei posti.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 4
Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso I requisiti di cui all'[art. 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art61), e all'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;338~art9), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 5
Art. 5. Riserve di posti e preferenze Nei Concorsi per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per il concorso. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752~art4). I candidati, i quali concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma, sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752). I posti riservati che non sono ricoperti per mancanza di vincitori od idonei sono conferiti agli altri candidati idonei. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art5), nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 6
Art. 6. Visite mediche - Presentazione alle prove scritte I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 4, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati alla visita medica per l'accertamento della idoneita' psico-fisica secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 8. I candidati giudicati idonei in sede di visita medica sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nella sede e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 7
Art. 7. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da quattro membri, due dei quali docenti universitari ciascuno dei quali in una delle materie in cui vertono le prove scritte d'esame e due sanitari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente in servizio anche presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro dell'interno. Alla commissione esaminatrice, qualora necessario, sono aggregati membri aggiunti per le materie speciali oggetto del colloquio e per le eventuali prove facoltative di lingue estere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti della commissione e delle sotto-commissioni puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 8
Art. 8. Commissione medica per gli accertamenti della idoneita' fisica I candidati al concorso per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, prima degli esami scritti previsti dal bando di concorso, sono sottoposti a visita medica consistente in esami clinici e a prove strumentali e di laboratorio. Coloro che risultino idonei saranno chiamati a sostenere le prove d'esame. La visita medica di cui al primo comma dovra' accertare con rigorosa scrupolosita' se i concorrenti siano dotati di valida costituzione e funzionalita' organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermita' o da imperfezioni fisiche e psichiche tali da impedire di poter bene espletare le mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da sanitari della Polizia di Stato. La composizione della commissione medica, il numero dei suoi componenti e la sua sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 9
Art. 9. Esclusione dal concorso per mancata presentazione Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneita' fisica e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 10
Art. 10. Categorie di titoli valutabili Le categorie di titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 1) laurea in medicina e chirurgia: a) da 90 a 100 punti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,50 b) da 101 a 110 punti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,50 c) 110 con lode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00 2) Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito rapportato in centesimi: a) da 80/100 a 95/100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,30 b) da 95,01/100 a 110/100. . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,00 3) Incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico): per ogni anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,20 4) Libera docenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00 ((5)Specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da punti 0,50 a 1,50 per ogni anno in corso . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,20)) 6) Vincite di concorsi sanitari presso enti pubblici: per ogni concorso vinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,50 7) Idoneita' nei concorsi sanitari presso enti pubblici: per ogni Idoneita' conseguita. . . . . . . . . . . . . . . punti 0,20 8) Idoneita' negli esami regionali per aiuto: per ogni idoneita' conseguita. . . . . . . . . . . . . . . punti 0,40 9) Idoneita' negli esami nazionali per primario: per ogni Idoneita' conseguita. . . . . . . . . . . . . . . punti 0,50 10) Corsi di aggiornamento e di qualificazione: per ogni corso con profitto. . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 11) Pubblicazioni: fino ad un massimo di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00 Non sono tenuti in considerazione i certificati che non sono rilasciati e firmati dalle Autorita' che rappresentano l'ente. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione e le scuole Di perfezionamento, sono considerate Autorita' competenti a rilasciare il relativo documento anche i rispettivi direttori. Per quanto riguarda i titoli di carriera si stabilisce inoltre che: a) I servizi della stessa qualita' ai fini del punteggio si sommano tra loro, purche' non siano contemporanei; b) le frazioni di un anno saranno valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto quello piu' favorevole al candidato. Non verra' assegnato alcun punteggio: a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea; b) alle attestazioni di buon servizio; c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione; d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che ne sia seguito l'effettivo disimpegno. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti, calcolati al decimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' diviso per cinque e il quoziente, calcolato al decimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
Modalità del concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato- art. 11
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