DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1985, n. 453
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, concernente l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che sancisce nei pubblici concorsi l'obbligatorieta' dell'uso della lingua tedesca per i candidati di madre lingua tedesca;
Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria della appartenenza ai vari gruppi linguistici;
Visto il censimento generale della popolazione pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983;
Ritenuto di conseguenza di dover modificare gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;
Dato atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto all'esame delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, giusto il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 19;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla adunanza generale nella seduta del 13 giugno 1985;
Vista la deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1985;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
L'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' modificato come segue: "I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame".
NOTE Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 903/1983, a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Domande di partecipazione al concorso). - Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'Amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine previsto per ciascun concorso dai successivi articoli 20, 23 e 26. Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) il cognome ed il nome; 2) la data e il luogo di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime; 5) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico; 6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto o dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 7) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa; 8) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente. Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa".
Art. 2
Il terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' modificato come segue: "I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso". Dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale".
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 35
Nota all'art. 2: Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 903/1983, a seguito della modifica introdotta dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5 (Riserve di posti e preferenze). - Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca, da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente regolamento che disciplinano i singoli concorsi. I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia".
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