DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 460

Type DPR
Publication 1985-01-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

All'art. 72, relativo alla facolta' di economia e commercio, e' soppresso il punto: 11) centro meccanografico.

Art. 2

Dopo l'art. 411 e' inserito: Centro interfacolta' di calcolo elettronico Art. 412. - Il centro interfacolta' di calcolo elettronico dell'Universita' di Parma e' destinato al servizio relativo alle attivita' scientifiche e didattiche dell'Universita' di Parma. Art. 413. - Il centro ha le seguenti finalita': a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica nelle istituzioni dell'Universita' di Parma mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attivita' di ricerca; b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni dell'Universita' di Parma fornendo le risorse di calcolo e le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti; c) promuovere attivita' di studio e di documentazione, nonche' qualsiasi altra attivita' connessa con l'impiego e lo sviluppo dei mezzi di elaborazione a disposizione del centro; d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre universita', consorzi interuniversitari, enti pubblici di ricerca. Art. 414. - Sono organi del centro: a) il consiglio direttivo; b) il comitato tecnico; c) il direttore del centro; d) il direttore tecnico del centro. Art. 415. - Il consiglio direttivo e' costituito da: a) il direttore del centro con funzioni di presidente; b) rappresentanti di ciascuna facolta' e dipartimenti interessati dell'Universita' di Parma, scelti fra i professori ufficiali; c) il dirigente amministrativo dell'Universita' di Parma o un funzionario da lui delegato; d) il direttore tecnico anche con funzioni di segretario. I membri del consiglio direttivo di cui alla voce b) sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facolta' e dipartimenti, durano in carica tre anni purche' conservino la qualifica di professori ufficiali dell'Universita' di Parma e possono essere confermati. Art. 416. - Il comitato tecnico del centro e' costituito da esperti nel settore degli elaboratori elettronici e della elaborazione automatica dei dati. Il comitato tecnico e' costituito da: a) il direttore tecnico con funzioni di coordinatore; b) rappresentanti degli utenti dell'Universita' scelti fra il personale docente o tecnico che abbia comprovata esperienza nel settore degli elaborati elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati; c) due rappresentanti eletti dal personale tecnico del centro nel proprio ambito; d) un rappresentante dell'amministrazione dell'Universita' di Parma, nominato dal rettore. I membri del comitato tecnico di cui alla voce b) sono nominati dal rettore su proposta del consiglio direttivo. I membri del comitato tecnico di cui alle voci b), c) e d), durano in carica tre anni e possono essere confermati. I membri di cui alle voci b), c) e d) possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo. Il comitato tecnico svolge la funzione di organo consultivo del consiglio direttivo e della direzione. Art. 417. - Il direttore del centro, nominato dal rettore, e' scelto fra i professori ufficiali dell'Universita' di Parma. Dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Art. 418. - Il direttore tecnico del centro e' nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo ed e' scelto fra il personale docente e tecnico dell'Universita' di Parma avente comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati. Il direttore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Art. 419. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1985

Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 256

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