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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1985, n. 461

Current text a fecha 1985-09-05

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visti gli allegati alla convenzione medesima, e considerata la necessita' del recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi generali in essi contenuti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con propri decreti, le disposizioni tecniche concernenti le materie oggetto degli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, elencate nell'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, si atterra' ai seguenti criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nei successivi articoli del presente decreto: 1) le disposizioni definite come "norme", contenute nei predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi; in tale ultimo caso verra' introdotta o mantenuta, se gia' esistente, una norma diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si dara' luogo ad alcuna disposizione per la singola fattispecie, fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale; 2) le "pratiche raccomandate" contenute nei predetti allegati potranno essere introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere cogente, ove se ne ravvisi la necessita', ovvero mantenute come "pratiche raccomandate", salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi. Qualora le "pratiche raccomandate" siano introdotte come tali nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i soggetti cui sono dirette meri indirizzi di comportamento non obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti, delle possibilita' tecniche ed economiche di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore. Qualora la "pratica raccomandata" non sia introdotta, per la richiamata impossibilita' di conformarvisi, ovvero per lo stesso motivo, la "pratica raccomandata" sia modificata o sostituita da altra, diversa da quella contenuta nell'allegato, rimane fermo l'obbligo di notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale. Qualora alla raccomandazione contenuta nella "pratica raccomandata" gia' sia data in concreto attuazione in Italia, essa potra' essere introdotta come "norma", qualora non ostino considerazioni di opportunita' e valutazioni di ordine tecnico; in ogni caso sara' evidenziata l'effettivita' del comportamento seguito, e non l'aspetto del mero indirizzo di comportamento; 3) alle "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure" contenute nei predetti allegati si applicano i criteri direttivi enunciati per le "norme" ovvero per le "pratiche raccomandate", a seconda che le suddette "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure", siano riferite, nell'allegato, ad una "norma" ovvero ad una "pratica raccomandata"; 4) delle "note" contenute nei predetti allegati, avendo esse la finalita' di fornire elementi esplicativi circa le "norme" e le "pratiche raccomandate", sara' tenuto conto, ove necessario, nella introduzione delle "norme" e "pratiche raccomandate" cui riferiscono; 5) i "supplementi", non costituendo parte integrante degli allegati, ma contenendo disposizioni tecniche complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante apposite disposizioni ministeriali. Relativamente ai "manuali" editi dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, contenenti disposizioni attuative degli allegati e non costituenti oggetto del disposto dell'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, essi saranno, in tutto o in parte, introdotti e diramati mediante apposite disposizioni ministeriali, qualora ritenuto necessario per l'attuazione dei decreti ministeriali di cui allo stesso art. 687 del codice della navigazione.

NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione, come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, concernente "Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea", e' il seguente: "Art. 687 (Ministro competente). - L'amministrazione della navigazione aerea e' retta dal Ministro dei trasporti. Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie: a) uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati; b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo; c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo; d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale. Le materie di cui al comma precedente concernono: 1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra; 2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile; 3) licenze del personale aeronautico civile; 4) navigabilita' degli aeromobili civili; 5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili; 6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche; 7) libri e documenti di bordo; 8) mappa e carte aeronautiche; 9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo; 10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti; 11) unita' di misura; 12) sicurezza del volo e degli aerodromi; 13) esercizio degli aeromobili civili. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate. Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".

Art. 2

Il Ministro dei trasporti, nella emanazione dei decreti di cui ai seguenti articoli, avra' considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del traffico aereo; potra' prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo; terra' conto delle direttive della Comunita' economica europea aventi attinenza con l'aviazione civile, nonche', per quanto applicabili all'aviazione civile, delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed altre). Tendera' a realizzare l'uniformita' della normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni caso osservati i principi generali dell'ordinamento giuridico interno ed i limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale. I decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, qualora nei singoli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, siano presenti disposizioni tecniche in attribuzione ad altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 3

Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di apposita licenza, attestato o abilitazione rilasciata dall'Autorita' competente secondo le modalita' fissate dall'emanando regolamento ex art. 3 legge 13 maggio 1983, n. 213, nel rispetto dei principi di cui all'allegato I alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro della difesa e gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato ed a quelli contenuti nel regolamento anzidetto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Nota all'art. 3, primo comma: Il testo dell'art. 731 del codice della navigazione, come integrato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), e' il seguente: "Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende: a) il personale di volo; b) il personale addetto ai servizi a terra; c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche. Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato I "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".

Art. 4

Gli aeromobili circolanti negli spazi aerei di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, qui di seguito indicati, devono operare in modo da garantire la sicurezza, la regolarita' e l'efficienza della navigazione aerea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo: spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale; spazio aereo posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali della navigazione aerea; parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali. La responsabilita' dell'osservanza di tali regole e' imputata al pilota comandante dell'aeromobile. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 2 "regole dell'aria" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonche' degli accordi regionali di navigazione aerea stipulati dallo Stato italiano.

Nota all'art. 4, comma primo: Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente "Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242", e' il seguente: "Art. 1 (Spazi aerei). - Lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonche' le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente decreto".

Art. 5

Al fine di contribuire alla sicurezza, alla regolarita' e all'efficienza della gestione e dello svolgimento della navigazione aerea internazionale vengono fornite, attraverso il competente servizio di assistenza meteorologica alla navigazione aerea internazionale, le necessarie informazioni meteorologiche agli operatori, agli equipaggi di condotta, agli organi dei servizi della circolazione aerea, agli organi dei servizi di ricerca e di salvataggio, alle direzioni di circoscrizione aeroportuale e agli altri interessati. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 3 "servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' degli accordi regionali di navigazione aerea, anche per quanto attiene alla navigazione aerea internazionale sopra acque internazionali o altre aree situate al di fuori del territorio nazionale.

Art. 6

Le carte aeronautiche previste dall'allegato 4 "carte aeronautiche" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono essere realizzate in conformita' alle disposizioni dell'allegato medesimo; a tale fine debbono essere prese tutte le misure affinche', nei limiti del possibile, le carte aeronautiche siano sufficienti e precise, e siano convenientemente aggiornate. Debbono altresi' essere forniti agli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, su loro richiesta, le informazioni sul territorio nazionale che ad essi occorrono ai fini cartografici previsti dal citato allegato 4. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nello stesso allegato 4, nonche' degli accordi regionali di navigazione aerea e dei programmi di ripartizione stabiliti in materia dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 7

Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, le unita' di misura da utilizzarsi nello svolgimento dell'attivita' dell'aviazione civile in volo e a terra, terra' conto di quanto previsto nell'allegato 5 "unita' di misura da utilizzarsi nelle operazioni in volo e a terra", alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche, intese a che l'esercizio degli aeromobili civili nell'ambito sia del trasporto aereo commerciale che dell'aviazione generale si svolga in condizione di sicurezza, terra' conto di quanto previsto nell'allegato 6 "esercizio tecnico degli aeromobili" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 9

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche relative alle marche di nazionalita' e di immatricolazione, alla targa di identificazione e al certificato di immatricolazione degli aeromobili, terra' conto di quanto previsto nell'allegato 7 "marche di nazionalita' e di immatricolazione degli aeromobili" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 10

Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche in materia di certificazione della navigabilita' degli aeromobili, terra' conto di quanto previsto nell'allegato 8 "certificati di navigabilita' di aeromobili" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 11

Le disposizioni e le procedure applicabili all'ingresso e all'uscita dal territorio nazionale degli aeromobili non saranno meno favorevoli di quelle applicabili agli altri mezzi di trasporto; parimenti le disposizioni e le procedure applicabili alle persone che viaggiano per via aerea e alle merci che sono trasportate per via aerea non saranno meno favorevoli di quelle applicabili per gli altri tipi di trasporto. A tali disposizioni e procedure, ivi comprese quelle applicate ai fini della sicurezza, deve essere data esecuzione in modo da rendere possibile di mantenere il vantaggio della rapidita', peculiare del trasporto aereo; devono essere altresi' facilitate le procedure e le formalita' per i membri di equipaggio, i passeggeri, i bagagli, le merci, le provviste di bordo e la posta comunque in transito negli aeroporti del territorio nazionale aperti al traffico internazionale. Gli aeroporti aperti al traffico internazionale saranno conseguentemente dotati di soddisfacenti attrezzature e servizi, al fine di assicurare quanto precede, tenuto conto delle esigenze prospettate sia dai pubblici servizi operanti in aeroporto che dai vari utilizzatori degli impianti aeroportuali; nel caso che un aeromobile, in volo internazionale, per ragioni indipendenti dalla volonta' del pilota comandante, atterri in un aeroporto non aperto al traffico internazionale, le procedure e le formalita' saranno il piu' possibile semplificate. Procedure semplificate debbono altresi' essere adottate per l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale di aeromobili, personale e attrezzature utilizzate in operazioni di ricerca, di salvataggio e di recupero; in inchieste sugli incidenti di volo; in missioni di soccorso in caso di catastrofi naturali. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 9 "facilitazioni" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' per quanto occorra, delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali di cui all'art. 2 e segnatamente del regolamento sanitario internazionale della Organizzazione mondiale della sanita', adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvati e resi esecutivi con legge 9 febbraio 1982, n. 106.

Nota all'art. 11, ultimo comma: La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca "Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973".

Art. 12

Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, i materiali e i sistemi di telecomunicazione, le frequenze radio e le procedure di telecomunicazione da utilizzarsi nell'attivita' dell'aviazione civile al suolo e in volo, terra' conto di quanto previsto nell'allegato 10 "telecomunicazioni aeronautiche" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 13

Il Ministro dei trasporti nell'emanare con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, disposizioni tecniche, per quanto attiene all'espletamento della attivita' istituzionale dei servizi della circolazione aerea terra' conto di quanto previsto nell'allegato 11 "servizi della circolazione aerea" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' degli accordi regionali di navigazione aerea.

Art. 14

Il servizio di ricerca e salvataggio competente a ricercare e soccorrere le persone vittime di sinistri aeronautici deve essere organizzato e deve operare in modo che sia assicurato il coordinamento con i corrispondenti servizi degli Stati esteri i cui spazi aerei risultino vicini a quello italiano, anche al fine dell'eventuale ingresso nel territorio nazionale di mezzi e personale di soccorso appartenenti a Stati esteri. I mezzi aerei e nautici che non fanno parte del servizio di ricerca e salvataggio sono tenuti a concorrere alle operazioni del predetto servizio, quando ne siano richiesti, e a fornire ogni assistenza possibile ai superstiti in caso di sinistro aeronautico. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 12 "ricerche e salvataggio" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' degli accordi regionali di navigazione aerea.

Art. 15

Inchieste vengono svolte non soltanto sui sinistri aeronautici, ma anche su quegli avvenimenti, connessi all'utilizzazione dell'aeromobile, che ne compromettono o potrebbero comunque comprometterne l'esercizio. Compatibilmente con il normale espletamento dell'inchiesta e nella misura del possibile, gli organi competenti debbono soddisfare le richieste provenienti dallo Stato di immatricolazione ovvero dallo Stato dell'esercente dell'aeromobile o dallo stesso Stato di costruzione, qualora nulla vi osti; le modalita' di attuazione di tale cooperazione internazionale saranno specificate nel decreto ministeriale di cui al comma seguente. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 13 "inchieste sui sinistri aeronautici" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, e nel rispetto della normativa vigente in materia di inchieste di competenza dell'Autorita' giudiziaria.

Art. 16

Il Ministro dei trasporti, nel disporre, con proprio decreto, la normativa tecnica relativa agli aerodromi, al fine sia di garantire la massima sicurezza nelle fasi di approdo e di involo e nelle manovre a terra degli aeromobili, sia di rendere, per quanto possibile, a parita' di categoria, omogenee le caratteristiche fisiche, gli impianti, le installazioni, i dispositivi e i servizi aeroportuali in campo oltreche' nazionale anche internazionale, terra' conto di quanto previsto nell'allegato 14 "aerodromi" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 17

I competenti servizi di informazione aeronautica sono tenuti a diffondere ogni informazione necessaria alla sicurezza, alla regolarita' e alla funzionalita' della navigazione aerea, operando in modo che tali informazioni siano sufficienti, esatte e comunicate in tempo utile. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto dell'allegato 15 "servizi di informazione aeronautica", alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 18

Al fine di fornire all'ambiente naturale ed umano una adeguata protezione dalle emissioni sonore degli aeromobili, dallo scarico di carburante e dalle emissioni di fumo e gas dei motori di aeromobile, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto dall'allegato 16 "protezione dell'ambiente" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' dal decreto del Ministro dei trasporti in data 3 dicembre 1983 concernente la "certificazione acustica dei velivoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 9 gennaio 1984.

Art. 19

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le disposizioni tecniche, idonee a tutelare l'incolumita' dei passeggeri, equipaggi, operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni circostanza connessa con l'attivita' aeronautica civile e specialmente in caso di atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 17 "sicurezza" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto. Con il decreto ministeriale di cui al precedente comma verranno altresi' stabilite: a) le modalita' per l'elaborazione di un "programma di sicurezza" inteso ad assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale, l'incolumita', la regolarita' e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli atti illeciti diretti contro la sua sicurezza; b) la composizione e il funzionamento di un apposito comitato interministeriale incaricato di assicurare il necessario coordinamento per l'attuazione del "programma di sicurezza" sopra indicato.

Art. 20

Il trasporto aereo delle merci pericolose, potra' avvenire solo alle condizioni che saranno specificate con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia. Nella predisposizione del suddetto decreto si terra' conto di quanto previsto nell'allegato 18 "sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto; con apposito provvedimento ministeriale verranno altresi' diramate le istruzioni tecniche necessarie per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, in conformita', per quanto possibile, alle corrispondenti istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. In relazione alla complessita' dei problemi che possono nascere o svilupparsi in sede di applicazione delle norme concernenti il trasporto delle merci pericolose, con il decreto di cui al primo comma del presente articolo potra' altresi' essere istituito un comitato consultivo interministeriale, esteso ad enti pubblici e associazioni private interessate al predetto trasporto.

Art. 21

Sono abrogate tutte le norme relative alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile internazionale contrarie o incompatibili con il presente decreto, nonche' tutte le disposizioni tecniche contenute nella vigente normativa contrarie o comunque non compatibili con le disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui al penultimo comma dell'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede ad effettuare controlli anche a carattere ispettivo al fine di verificare che sia date piena attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIGNORILE, Ministro dei Trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1985

Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 36

Nota all'art. 21, comma primo: Il testo del penultimo comma dell'art. 687 del codice della navigazione, cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213, e' riportato nella nota all'art. 1.