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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1985, n. 505

Current text a fecha 1985-10-07
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23; Vista l'istanza avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per essere autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto presidenziale, a costituire un istituto speciale per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio nelle regioni Calabria, Campania, Lucania e Puglia, con sede provvisoria in Cosenza e definitiva in Matera e con un fondo di dotazione iniziale di lire 30 miliardi (trentamiliardi), al quale partecipano, oltre alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, la Cassa di risparmio di Puglia e la Cassa di risparmio salernitana; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 31 marzo 1983; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: E' autorizzata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, la costituzione dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia, ente morale con sede provvisoria in Cosenza e definitiva in Matera, abilitato all'esercizio del credito fondiario ed edilizio. Detto istituto sara' regolato dalle norme dello statuto da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Dopo la costituzione del nuovo istituto, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - che gia' esercita, a mezzo di separata gestione, il credito fondiario ed edilizio - non potra' piu' emettere obbligazioni fondiarie ex art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ne' effettuare operazioni di impiego e di utilizzo dei fondi patrimoniali (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7). Contestualmente, la medesima Cassa di risparmio, secondo gli impegni assunti in sede di presentazione dell'istanza, dovra': cedere al nuovo istituto di credito fondiario ed edilizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del richiamato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, i crediti derivanti da somministrazioni rateali in conto mutui edilizi effettuate sia con utilizzo dei fondi patrimoniali della propria gestione di credito fondiario, sia con impiego di fondi rivenienti dal collocamento di obbligazioni; continuare ad amministrare, con separata contabilita' e bilancio, le operazioni attive e passive poste in essere dalla gestione di credito fondiario e tutti i rapporti derivanti sino alla loro completa estinzione, nonche', successivamente, procedere al riassorbimento dei fondi patrimoniali della gestione.

COSSIGA

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1985

Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 96