DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. 540
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli da 440 a 448, relativi al corso di perfezionamento in clinica bovina, che muta denominazione in scuola di specializzazione in clinica bovina, sono sostituti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in clinica bovina Art. 440. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la scuola di specializzazione in clinica bovina che conferisce il diploma di specializzazione in clinica bovina. Art. 441. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria. Art. 442. - La scuola ha lo scopo di fornire una specifica preparazione tecnico-professionale nel campo della patologia e clinica del bovino adeguata alle esigenze previste dalle nuove normative della legge sanitaria, per quanto si riferisce all'area funzionale di sanita' animale. Art. 443. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 444. - Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 445. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 446. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli anni di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 447. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia; fisiologia; nozioni di farmacologia e tossicologia per il bovino; semeiotica medica e metodologia clinica; immunologia clinica veterinaria; anestesiologia; edilizia zootecnica ed impianti tecnologici; igiene zootecnica; metodi riproduttivi e patologia della riproduzione. 2° Anno: miglioramento genetico e valutazione dei bovini; nutrizione e alimentazione dei bovini; epidemiologia e profilassi delle malattie parassitarie del bovino; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bovino; clinica chirurgica; clinica ostetrica e ginecologica; clinica medica e terapia speciale medica; legislazione veterinaria in sanita' pubblica; biotecnologia e diagnostica di laboratorio. Art. 448. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 449. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attivita' pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive od infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facolta' e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 450. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 451. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 452. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 2
Gli articoli da 482 a 491, relativi al corso di perfezionamento in patologia equina, che muta denominazione in scuola di specializzazione in patologia equina, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in patologia equina Art. 483. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la scuola di specializzazione in patologia equina che conferisce il diploma di specialista in patologia equina. Art. 484. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria. Art. 485. - La scuola ha lo scopo di formare un professionista nel settore della patologia equina attinente le diverse specializzazioni attitudinali del cavallo e specie affini. Art. 486. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 487. - Il numero degli iscritti e' di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 488. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 489. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 490. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e fisiologia; anatomia topografica; semeiotica medica e metodologia clinica; semeiotica chirurgica e medicina operatoria; radiologia; medicina legale; igiene zootecnica; clinica ostetrica e ginecologica. 2° Anno: clinica medica; diagnostica di laboratorio; anestesiologia; clinica chirurgica; podologia; zootecnica (alimentazione); patologia e profilassi delle malattie infettive; patologia e profilassi delle malattie parassitarie; legislazione nazionale e internazionale (sanita' pubblica vet.); zoognostica e valutazione morfofunzionale degli animali; farmacologia e tossicologia. Art. 491. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 492. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attivita' pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive od infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facolta' e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 493. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 494. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 495. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 3
Dopo l'art. 502, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia suina. Scuola di specializzazione in patologia suina Art. 503. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la scuola di specializzazione in patologia suina che conferisce il diploma di specialista in patologia suina. Art. 504. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria. Art. 505. - La scuola ha lo scopo di formare un professionista della patologia suina. Art. 506. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 507. - Il numero degli iscritti e' di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 508. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 509. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 510. - Le materie d'insegnamento che afferiscono alla facolta' di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e fisiologia; farmacologia e tossicologia; zootecnia (genetica); principi di alimentazione; principi di informatica applicata all'allevamento; ingegneria zootecnica (ricoveri, impianti, ecc.); tecnologia di allevamento; fecondazione naturale e artificiale; igiene veterinaria (inquinamento, disinfezione, disinfestazione, ecc.). 2° Anno: diagnostica microscopica e istopatologica; epizoologia e profilassi delle malattie infettive; parassitologia e malattie parassitarie; semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica; ostetricia e ginecologia; diagnostica sperimentale; legislazione sanitaria (sanita' pubblica veterinaria). Art. 511. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 512. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attivita' pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive od infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facolta' e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilita' delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 513. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 514. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 515. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1985
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 331