DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1985, n. 555
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, concernente il regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti;
Uditi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e' sostituito dal seguente: "Per accedere alle singole carriere amministrative e' prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: alla carriera direttiva: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio; alla carriera di concetto: diploma di maturita' classica o scientifica, di maturita' magistrale o tecnica, di maturita' professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione dei titoli equipollenti; alla carriera esecutiva: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; alla carriera ausiliaria: licenza elementare".
NOTE Nota all'art. 1: Rispetto al precedente testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1975 (Regolamento di esecuzione per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera per il personale amministrativo della Corte dei conti), il decreto qui pubblicato modifica i titoli di studio il cui possesso e' prescritto per accedere alla carriera di concetto. I titoli in precedenza richiesti erano i seguenti: "diploma di ragioneria, di maturita' classica o scientifica, di perito industriale, ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti,".
Art. 2
La lettera b) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e' sostituita dalla seguente: "b) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali e' valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti".
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1975, come modificato dal presente decreto del Presidente della Repubblica, e' il seguente: "Art. 6. - Le commissioni esaminatrici da nominarsi, per ogni concorso, con decreto del Presidente della Corte, sono cosi' composte: a) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera direttiva, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui due primi referendari o referendari della Corte dei conti, un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione ed un docente universitario di materia oggetto di prova di esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti; b) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali e' valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti; c) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera esecutiva, da un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui tre impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sara' svolta la prova stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale; d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria, da cinque impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti, dei quali uno, con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione, con funzioni di presidente, e gli altri quattro, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale. La commissione stessa sara' integrata, per gli esami di idoneita' tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato di carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione, e costituito da due impiegati di carriera direttiva e da un segretario scelto tra gli impiegati di carriera direttiva o di concetto. Gli impiegati nominati presidenti, membri e segretari dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, e meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede".
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 3
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