LEGGE 18 ottobre 1985, n. 567
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479, è modificato come segue: "Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unità". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE Nota all'art. 1: Il R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222, concerne il "Riordinamento delle borse". Il testo dell'art. 7, primo comma, di detto R.D.L., come sostituito dalla legge 30 luglio 1973, n. 479, era il seguente: "Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi della opera di un terzo rappresentante".
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