La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 13 dei protocolli tra la CEE e ciascuno dei tre Stati e dagli articoli 10 dei protocolli tra la CECA, gli Stati membri della stessa e ciascuno dei medesimi tre Stati.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e LA REPUBBLICA TUNISINA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Nikos DIMADIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew O'ROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Nikos DIMADIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente della Repubblica ellenica, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA: Noureddine HACHED, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Rappresentanza della Repubblica tunisina presso la Comunita' economica europea; I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - le altre tre riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate: - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Tunisia il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 60% dell'aliquota di base; - le altre tre riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Tunisia e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Tunisia.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n°. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Tunisia, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Tunisia possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari della Tunisia. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1983 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori ai 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie della Tunisia, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Tunisia o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari della Tunisia, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Tunisia sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 75%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Tunisia. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Tunisia.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' venti luglio millenovecentoottantatre.
Protocollo-Allegato I
ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA TUNISINA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e LA REPUBBLICA TUNISINA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1° gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguato all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - le altre tre riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Tunisia.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Tunisia, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 60% dell'aliquota di base; - le altre tre riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Tunisia, e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Tunisia.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Tunisia sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 75%. - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Tunisia.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti sin conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' venti luglio millenovecentoottantatre. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie ad esso relative in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Nikos DIMADIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA Andrew O'ROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Paolo GALLI, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER, K.C.M.G., Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Nikos DIMADIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente della Repubblica ellenica, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA: Ferhat LOUNES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica democratica popolare di Algeria presso la Comunita' economica europea; I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Algeria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Algeria il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari ai 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari dell'Algeria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Algeria , e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Algeria.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n°. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari dell'Algeria, e' modificato dell'importo compensativo applicato Begli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 5033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dall'Algeria possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari dell'Algeria. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1982 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie dell'Algeria, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie dell'Algeria o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari dell'Algeria, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari dell'Algeria sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 50%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari dell'Algeria. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Algeria.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' sette novembre millenovecentoottantatre.
Protocollo-Allegato I
ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO di GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA, dell'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dall'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato ne e' nella parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Algeria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Algeria.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari dell'Algeria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di Base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Algeria, e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originali dell'Algeria.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari dell'Algeria sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 50%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Algeria.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' sette novembre millenovecento ottantatre. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LO STATO D'ISRAELE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e LO STATO D'ISRAELE, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra la Comunita' economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles, l'11 maggio 1975, in appresso denominato "accordo"; ed i protocolli firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977 tra la Comunita' economica europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato permanente presso la Comunita' economica europea; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew O'ROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; LO STATO D'ISRAELE: Itzhak S. MINERBI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione dello Stato d'Israele presso le Comunita' europee; ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente del protocollo aggiuntivo, al protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso quello degli allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante nonche' il testo degli atti finali, comprese le dichiarazioni allegate, sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981 ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti d'Israele il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari d'Israele secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e Israele, e abolita il 1 gennaio 1981.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tassa di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari d'Israele.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari d'Israele, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n° 3033/80 e figuranti all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - Al dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti da Israele non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari d'Israele. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa coganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario d'Israele, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' a nove, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario d'Israele od aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari d'Israele, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari d'Israele sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio il 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali e dei pagamenti in contanti all'importazione sono ridotti col seguente calendario: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari d'Israele. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari d'Israele.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 1. Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 2. Il presente protocollo entra in vigore alla data delle notifiche di cui al paragrafo 1.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici febbraio millenovecentoottantadue.
Protocollo-Allegato I
ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato III
ALLEGATO III Dichiarazione della delegazione della Comunita' europea Conformandosi al desiderio manifestato dalla delegazione israeliana nel corso dei negoziati, la delegazione della Comunita' dichiara che il protocollo in cui vengono stabiliti alcuni adeguamenti da apportare, in seguito all'adesione della Grecia, all'accordo concluso tra la Comunita' e Israele rientra in un approccio globale che interessa l'insieme dei paesi con cui la Comunita' intrattiene relazioni preferenziali e, in particolare, i paesi mediterranei. I protocolli gia' conclusi o da concludere con tutti questi paesi in seguito all'adesione della Grecia sono redatti tenendo conto degli interessi reciproci e senza discriminazioni. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LO STATO D'ISRAELE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LO STATO D'ISRAELE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, in seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne costituisce parte integrante, redatto in greco fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: - il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari d'Israele, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e Israele, e' abolita il 1 gennaio 1981.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari di Israele.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari di Israele sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1 gennaio 1981: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari d'Israele.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alte Comunita' europee.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici febbraio millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI