LEGGE 14 ottobre 1985, n. 607

Type Legge
Publication 1985-10-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MALAYSIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI L'Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Accordo-art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono: a) per quanto concerne l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana."). b) per quanto concerne la Malaysia: - l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax); - le imposte supplementari sul reddito, e cioe' la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits tax); e - l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax); (qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana"). 2. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti de gli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Accordo-art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Malaysia" designa la Federazione della Malaysia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Malaysia le quali, ai sensi della legislazione malaysiana, concernente la piattaforma continentale, sono state o possono in futuro essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Malaysia per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo e il sottosuolo marino adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Malaysia; d) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e considerato persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti; f) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta malaysiana o l'imposta italiana; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la nazionalita' o la cittadinanza di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente: j) l'espressione "autorita' competente" designa: 1) per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze; 2) per quanto riguarda la Malaysia, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dello Accordo a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Accordo-art. 4

Articolo 4 DOMICILIO FISCALE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa: a) per quanto concerne l'Italia, una persona che e' residente in Italia ai fini dell'imposizione italiana; o b) per quanto concerne la Malaysia, una persona che e residente in Malaysia ai fini dell'imposizione malaysiana. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi statali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita': d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona. diversa da una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Accordo-art. 5

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, la espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una fattoria o una piantagione; g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ivi compreso il legname od altro prodotto forestale; h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita in detto altro Stato attivita' di supervisione per piu' di sei mesi in connessione a lavori di costruzione, di installazione o di montaggio intrapresi in detto altro Stato. 5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - e considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) dispone nel primo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per detta impresa; b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un deposito di merci dal quale essa regolarmente preleva merci per la consegna per conto dell'impresa. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nello altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Accordo-art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati detti beni. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'espressione comprende altresi' l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto forestale. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Accordo-art. 7

Articolo 7 REDDITI DELLE IMPRESE 1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti redditi sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun reddito puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Accordo-art. 8

Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Accordo-art. 9

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi o gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese; ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi nei redditi o negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Accordo-art. 10

Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. I dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ad un residente della Malaysia sono imponibili in Italia in conformita' alla legislazione italiana ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 3. I dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia ad un residente dell'Italia, il quale ne sia il beneficiario effettivo e sia assoggettato all'imposizione italiana per i dividendi stessi, sono esenti da qualsiasi imposta malaysiana che sia prelevabile su di essi in aggiunta all'imposta applicabile sul reddito della societa': a condizione che il contenuto del presente paragrafo non pregiudichi in alcun modo le disposizioni della legislazione malaysiana ai cui sensi l'imposta sui dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia dai quali e' stata dedotta, o e' stata considerata dedotta, l'imposta malaysiana, puo' essere rettificata in relazione all'aliquota d'imposta stabilita per l'anno di accertamento della Malaysia immediatamente successivo a quello in cui il dividendo e' stato pagato. 4. Se, dopo la data della firma dell'Accordo, la Malaysia dovesse modificare il metodo di tassazione del reddito e delle distribuzioni delle societa' mediante l'introduzione di un'imposta sulle societa' di capitali (per la quale non viene concesso alcun credito agli azionisti) e di un'ulteriore imposta sui dividendi, in tal caso l'imposta malaysiana applicabile ai dividendi pagati ad un residente dell'Italia non potra' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 5. Il contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di: "godimento", da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili o ai redditi, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice. 7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno stato contraente, possieda nell'altro Stato contraente, di cui e residente la societa' che paga i dividendi, una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato in conformita' della propria legislazione. 8. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Accordo-art. 11

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