LEGGE 14 ottobre 1985, n. 608
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII della convenzione di Washington.
Art. 3
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE EMENDAMENTO Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti e' stata convocata a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983, in conformita' all'Articolo XVII della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Le seguenti Parti erano rappresentate: Africa del Sud, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Gambia, Repubblica Federale di Germania, Guyana, India, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Malesia, Mozambico, Nepal, Norvegia, Pakistan, Papuasia - Nuova Guinea, Peru', Portogallo, Repubblica Unita del Camerun, Ruanda, S. Lucia, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Thailandia, Togo, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Uruguay e Zambia. A maggioranza richiesta dei due terzi delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti ha adottato un emendamento all'Articolo XXI della Convenzione, emendamento con il quale sono stati aggiunti, dopo le parole "governo depositario", i cinque paragrafi seguenti: "1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali in settori assegnatile dagli Stati membri, e che sono coperti dalla presente Convenzione. 2. Nei loro strumenti di adesione, queste organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza riguardo alle questioni regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni informeranno anche il governo depositario di ogni modifica sostanziale della portata della loro competenza. Le notifiche inviate da dette organizzazioni, riguardanti la loro competenza riguardo alle questioni regolate da detta Convenzione e le modifiche di detta competenza, saranno comunicate alle Parti dal governo depositario. 3. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti della Convenzione. In questi casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non potranno esercitare tali diritti individualmente. 4. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni regionali eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti alla Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa. 5. Qualsiasi riferimento ad una "Parte" ai sensi dell'Articolo I h) della presente Convenzione, a "Stato/Stati" o "Stato Parte/Stati Parti" alla Convenzione sara' interpretato come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, ed avente la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali nei settori coperti dalla presente Convenzione". Gland, 17 maggio 1983 Eugene LAPOINTE Segretario generale Copia certificata conforme all'originale, depositata negli archivi della Confederazione svizzera. Berna, 29 luglio 1983 Per il Dipartimento federale degli affari esteri RUBIN Direttore di sezione dei trattati internazionali
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