LEGGE 14 ottobre 1985, n. 609
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accordo-art. 1
ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Considerato l'Accordo in materia di Sicurezza Sociale firmato il 23 maggio 1973, (qui di seguito denominato "Accordo") ed il Protocollo Amministrativo per l'applicazione dell'Accordo, firmato il 22 novembre 1977, (qui di seguito denominato "Protocollo Amministrativo"), Ravvisata l'opportunita' di emendare alcune clausole dell'Accordo, Convengono quanto segue: Articolo 1. Il paragrafo 1 b), dell'articolo 2 dell'Accordo e la clausola condizionale successiva sono soppressi e sostituiti dal seguente paragrafo: "b) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla Sicurezza Sociale e regolamenti ed esso attinenti, ad eccezione delle Sezioni 226, 226 A e 228 di tale titolo e regolamenti attinenti a quelle sezioni".
Accordo-art. 2
Articolo 2. L'articolo 8 dell'Accordo e' modificato come segue: A) il paragrafo 1 e' modificato cancellando la dicitura "articolo 9, paragrafo 2° e sostituendola con "l'articolo 8, paragrafo 4°; B) il paragrafo 4, diventa paragrafo 5 ed il seguente paragrafo viene aggiunto quale nuovo paragrafo 4: "4. Quando il diritto ad una prestazione secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato determinera' l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati contraenti come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtu' della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilira' quindi l'importo della prestazione in pro-rata sulla base dell'importo teorico della prestazione, mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati."; e C) I paragrafi seguenti vengono aggiunti quali paragrafi 6 e 7: "6. Qualora i periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore siano inferiori al periodo minimo stabilito dal paragrafo 5, ai sensi della legislazione di uno Stato, detti periodi di assicurazione saranno tuttavia presi in considerazione dall'istituto dell'altro Stato come se fossero periodi di assicurazione ai sensi della propria legislazione al fine sia dell'accertamento del diritto a prestazioni secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, sia della determinazione dell'ammontare della prestazione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4, a condizione che: a) il lavoratore abbia il periodo minimo previsto al paragrafo 5, ai sensi della legislazione dell'altro Stato; e b) la persona che richiede prestazioni sulla base dei periodi di assicurazione di un lavoratore non abbia gia' diritto ad una prestazione sulla base dei detti periodi di assicurazione ai sensi della legislazione dell'altro Stato, senza far ricorso alla totalizzazione di cui al paragrafo 2". "7. Ai fini della presa in considerazione dei periodi di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, ed ai fini del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo, si applicano le seguenti disposizioni (fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, dell'Accordo): a) ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, anche se detti periodi hanno gia' dato luogo alla corresponsione di una prestazione da parte del primo Stato; b) qualora un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato, coincida con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, l'istituzione di ciascuno Stato, ai fini della determinazione del diritto a prestazione e dell'ammontare della prestazione stessa, prende in considerazione esclusivamente i periodi compiuti ai sensi della propria legislazione".
Accordo-art. 3
Articolo 3. L'articolo 9 dell'Accordo e' modificato come segue: A) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "1. Qualora un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato deve liquidare la prestazione solo sulla base dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente ai sensi della propria legislazione."; "2. Qualora l'avente diritto ad una prestazione in pro-rata da parte di uno Stato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, soddisfi successivamente i requisiti per la concessione di una prestazione di importo pari o piu' elevato da parte dello stesso Stato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la prestazione in pro-rata cessa di essere corrisposta d'ufficio o a domanda, e si fa luogo al pagamento della prestazione calcolata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1". B) I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 sono soppressi.
Accordo-art. 4
Articolo 4. L'articolo 10 dell'Accordo e' modificato con l'aggiunta del seguente paragrafo quale nuovo paragrafo 3: "3. Quando il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione degli Stati Uniti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 4, articolo 8 e al paragrafo 1, articolo 10, saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti, (a) calcolera' l'importo base della prestazione teorica ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sulla base dei periodi di assicurazione e sulla media dei guadagni del lavoratore riconosciuti esclusivamente ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, e (b) calcolera' l'importo delle prestazioni in pro-rata applicando all'importo base della prestazione teorica la proporzione tra la durata dei periodi di assicurazione del lavoratore riconosciuti ai sensi della legislazione statunitense e il periodo di carriera massimo previsto ai sensi della legislazione degli Stati Uniti".
Accordo-art. 5
Articolo 5. L'articolo 11 dell'Accordo e' modificato come segue: A) Il paragrafo 1 dell'articolo 11 e' modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 ovunque menzionato con il rinvio all'"articolo 8, paragrafo 4"; B) Il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente paragrafo: "2. Ai fini del ricalcolo di prestazioni statunitensi concesse in base alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti ricalcolera' l'importo base della prestazione in pro-rata ai sensi dei paragrafi 3 (a) e (b) dell'articolo 10 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione degli Stati Uniti."; C) Il paragrafo 3 dell'articolo 11 e' soppresso.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'articolo 12 dell'Accordo e' modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 con il rinvio dell'articolo 8.
Accordo-art. 7
Articolo 7. L'articolo 5 e l'articolo 8 del Protocollo Amministrativo sono soppressi.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Il presente Accordo Aggiuntivo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo. 2. Esso si applica altresi' alle domande di pensione presentate ai sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo, non sia intervenuta una decisione definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni. 3. Presente Accordo Aggiuntivo si applica altresi' a partire dalla sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute in base all'Accordo. FATTO a Roma, il 17 aprile 1984 in due originali nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana GIULIO ANDREOTTI Per il Governo degli Stati Uniti MAXWELL M. RABB Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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