LEGGE 14 ottobre 1985, n. 610
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Traitè
Traite' de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato-art. 1
TESTO UFFICIALE ITALIANO Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti SOMMARIO * Disposizioni introduttive Articolo 1: Costituzione di una Unione Articolo 2: Definizioni Capitolo I: Disposizioni di diritto materiale Articolo 3: Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi Articolo 4: Nuovo deposito Articolo 5: Restrizioni all'esportazione e all'importazione Articolo 6: Status di autorita' internazionale di deposito Articolo 7: Acquisizione dello status di autorita' internazionale di deposito Articolo 8: Cessazione e limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito Articolo 9: Organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale Capitolo II: Disposizioni amministrative Articolo 10: Assemblea Articolo 11: Ufficio internazionale Articolo 12: Regolamento d'esecuzione Capitolo III: Revisione e modificazione Articolo 13: Revisione del Trattato Articolo 14: Modificazione di talune disposizioni del Trattato Capitolo IV: Clausole finali Articolo 15: Modalita' per divenire parte al Trattato Articolo 16: Entrata in vigore del Trattato Articolo 17: Denuncia del Trattato Articolo 18: Firma e lingue del Trattato Articolo 19: Deposito del Trattato: trasmissione di copie; registrazione del Trattato Articolo 20: Notificazioni (*) Questo sommario e' stato aggiunto al fine di facilitare la consultazione del testo. L'originale non comprende alcun sommario. Articolo 1 Costituzione di una Unione Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati "gli Stati contraenti") sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
Trattato-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione: i) ogni riferimento ad un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilita' ai modelli di utilita', ai brevetti o certificati completivi ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilita' completivi: ii) si deve intendere per "deposito di un microrganismo", secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorita' internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorita' internazionale di deposito o detta trasmissione e detta conservazione assieme: iii) si deve intendere per "procedura in materia di brevetti" qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto; iv) si deve intendere per "pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti" la pubblicazione ufficiale o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione di una domanda di brevetto o di un brevetto: v) si deve intendere per "organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale" un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1); vi) si deve intendere per "ufficio della proprieta' industriale" un' autorita' di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale competente per il rilascio di brevetti; vii) si deve intendere per "istituzione di deposito" un'istituzione che assicura il ricevimento l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi: viii) si deve intendere per "autorita' internazionale di deposito" una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorita' internazionale di deposito conformemente all'articolo 7; ix) si deve intendere per "depositante" la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorita' internazionale di deposito la quale lo riceve e lo accetta ed ogni avente causa di tale persona: x) si deve intendere per "Unione" l'Unione di cui all'articolo 1: xi) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea di cui all'articolo 10: xii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale: xiii) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e finche' esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI): xiv) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione; xv) si deve intendere per "Regolamento d'esecuzione" il Regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 12.
Trattato-art. 3
Articolo 3 Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi 1) a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorita' internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorita' internazionale di deposito nonche' il riconoscimento del fatto che cio' che e' consegnato come campione e' un campione del microrganismo depositato. b) Ogni Stato contraente puo' esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorita' internazionale di deposito. 2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente puo' esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.
Trattato-art. 4
Articolo 4 Nuovo deposito. 1) a) Quando per una ragione qualsiasi, l'autorita' internazionale di deposito non puo' consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare: i) quando il microrganismo non e' piu' vitale. ii) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all'estero e restrizioni all'esportazione o all'importazione impediscono l'invio o il ricevimento dei campioni all'estero, questa autorita' notifica al depositante, immediatamente dopo aver constatato di essere nell'impossibilita' di consegnare dei campioni, tale impossibilita' e gliene indica il motivo: fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale. b) Il nuovo deposito e' effettuato presso l'autorita' internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale; tuttavia: i) e' effettuato presso un'altra autorita' internazionale di deposito se l'istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede piu' lo status di autorita' internazionale di deposito sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato o se l'autorita' internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato; ii) puo' essere effettuato presso un'altra autorita' internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a)ii). c) Ogni nuovo deposito e' accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito e' lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l'affermazione del depositante e' contestata, l'onere della prova e' disciplinato dal diritto applicabile. d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e) il nuovo deposito e' trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalita' del microrganismo oggetto del deposito iniziale avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito e' stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a). e) Quando il comma b) i) e' applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l'interruzione dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i) e' stata pubblicata da parte dell'Ufficio internazionale il termine di tre mesi di cui al comma d) e' computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione. 2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un'altra autorita' internazionale di deposito il diritto previsto al paragrafo I) a) non esiste fintanto che tale autorita' e' in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.
Trattato-art. 5
Articolo 5 Restrizioni all'esportazione e all'importazione Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi e' limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtu' del presente Trattato se non quando la restrizione e' necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.
Trattato-art. 6
Articolo 6 Status di autorita' internazionale di deposito 1) Per aver diritto allo status di autorita' internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione. 2) L'istituzione di deposito deve, in qualita' di autorita' internazionale di deposito: i) avere un'esistenza permanente; ii) possedere conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtu' del presente Trattato; iii) essere imparziale e oggettiva; iv) essere, ai fini del deposito a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni; v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi esaminare la loro vitalita' e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione; vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalita', conformemente al Regolamento d'esecuzione; vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione; viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere: i) quando un'autorita' internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtu' delle assicurazioni fornite: ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito di un'autorita' internazionale di deposito.
Trattato-art. 7
Articolo 7 Acquisizione dello status di autorita' internazionale di deposito 1) a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorita' internazionale di deposito in virtu' di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale e' situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 62). Tale status puo' parimenti essere acquisito in virtu' di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale e comprendente detta dichiarazione. b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e puo' indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorita' internazionale di deposito. 2) a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale. b) Lo status di autorita' internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtu' del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Trattato-art. 8
Articolo 8 Cessazione e limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito 1) a) Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale puo' richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorita' internazionale di deposito di un'autorita' o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi in virtu' del fatto che le condizioni elencate nell'articolo 6 non sono state soddisfatte o non lo sono piu'. Tuttavia, una tale richiesta non puo' essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale riguardo ad un'autorita' internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a), b) Prima di presentare la richiesta in virtu' del comma a) lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinche' la presentazione della richiesta non sia piu' necessaria. c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorita' internazionale di deposito dell'autorita' di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta. 2) a) Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) puo', mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare quasta dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono piu' applicabili. b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorita' internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, una limitazione corrispondente di questo status. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Trattato-art. 9
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